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PdS di protezione speciale rilasciato prima del cd “DL Cutro”: è possibile convertirlo in PdS lavoro, anche lavoro autonomo

T.A.R. della Campania, ordinanza n. 2178 del 23 novembre 2023

Ph: Open Your Borders

Il T.A.R. Campania sospende il decreto di rigetto della Questura di Caserta in merito alla conversione del Permesso di Soggiorno per Protezione speciale rilasciato ex art. 32, comma 3, del Dlgs. 25/2008. 

Il Giudice amministrativo ha anche già “anticipato” la fondatezza nel merito del ricorso ed ha statuito l’applicabilità del regime previgente per i permessi di soggiorno già rilasciati dalla Questura.

La motivazione è la seguente:

Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 e all’art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI così come modificati dal D.L. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020 in corso di validità fino alla data del 5 agosto 2023 e del quale ha chiesto conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in data 9 giugno 2023;

Rilevato che la motivazione del diniego di conversione impugnato si fonda su una interpretazione della novella introdotta dal d.l. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 non riferibile al caso di specie;

Rilevato, infatti, che l’art. 7 del citato d.l. n. 20 del 2023 prevede un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023 e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3);

Rilevato che la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023″.

Si ringrazia l’avv. Susanna Bologna per la segnalazione e il commento.