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Reato di clandestinità: il Giudice dichiara il non luogo a procedere del cittadino albanese

Giudice di Pace di Rieti, ordinanza del 3 ottobre 2023

Un cittadino albanese è stato imputato del reato di cui all’art.10 bis D.Lgs n. 286/98, per avere fatto ingresso ed essersi intrattenuto nel territorio dello Stato senza aver prima richiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

Nel dibattimento si faceva presente che il cittadino albanese era stato espulso con ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni e contestualmente veniva denunciato per il reato di clandestinità – tutto nel periodo COVID con le frontiere chiuse.

Si produceva copia della ordinanza con la quale il decreto di espulsione veniva annullato dal Giudice di Pace di Rieti e poiché il cittadino albanese in ottemperanza all’ordine di lasciare il territorio si era recato volontariamente in Albania si produceva la relativa documentazione.

Il Giudice di Pace di Rieti – sezione penale con l’ordinanza in commento motiva come segue:

Preliminarmente ritiene il giudice che la norma contestata non possa ritenersi lesiva del bene della sicurezza pubblica (ciò anche alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 22/2007 e 78/2007). Infatti se la Corte Costituzionale ha ritenuto il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore di cui all’art.14 comma 5 ter del D.Lgs. n.286/98, fattispecie che prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili, a fortiori non può ricollegarsi al contestato reato una presunzione di pericolosità non risultando neppure nel comportamento del presunto reo la mancata osservanza di un provvedimento amministrativo. Ritiene questo giudice in sostanza, per come è configurato il reato in questione sia il suo accertamento sia l’irrogazione della pena diventano casi residui.

Diretta conseguenza di quanto appena affermato è l’inoffensività della condotta incriminata a fronte di beni costituzionalmente tutelati, l’identità della figura di reato in questione con i casi in cui era ed è prevista l’espulsione amministrativa. La non necessarietà dell’applicazione della sanzione penale, dato atto della sussistenza di strumenti amministrativi non solo ampiamente collaudati ma espressamente privilegiati dal legislatore.

Ritiene questo giudice, in definitiva, concordando con la richiesta del P.M. Cce nel caso che ci occupa non possa ritenersi sussistente il contestato reato non solo per quanto ampiamente esposto ma in particolare in quanto non rispettate le condizioni richieste dalla Direttiva Europea n.115 del 17.07.08. Tale Direttiva, intesa come fonte di diritto superiore al pari delle norme Costituzionali, non abbisogna per il principio di “self executive” di norme di recepimento nazionali, così come il contestato reato non può non ritenersi in aperto contrasto con ì principi ivi enunciati. La inapplicabilità della Direttiva e la conseguente configurabilità del reato de quo, è riscontrabile nei soli confronti del cittadino sottoposto a respingimento dalla frontiera o a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza della stessa.

Inoltre, nelle more del giudizio, veniva documentato provato il volontario rilascio del territorio dello Stato da parte dell’imputato, così configurandosi, in via analogica, la fattispecie dell’art.10 c.5 del D.Lgs. 286/98, su cui sia il P.M. che la difesa dell’imputato concordavano per la richiesta di non luogo a procedere ai sensi della norma appena citata.

Per di più l’ordinanza prefettizia di espulsione prot. N. 25.A4.2020 emessa dal Prefetto della Provincia con il conseguente Ordine del Questore di Rieti, quale atto conseguente e connesso, risultano annullati con sentenza del Giudice di Pace di Rieti, Dr.ssa Silvia Gorietti, depositata in data 08.02.2021, venendo così meno il titolo posto a presupposto del contestato reato. Da ultimo, nel periodo di emissione del decreto di espulsione, come precisato dalla difesa dell’imputato, sussisteva un giustificato motivo coincidendo il periodo di identificazione con quello emergenziale causato dalla pandemia COVID, motivando con ciò concludendo per l’assoluzione per tenuità del fatto in alternativa a quella sopra indicata“.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.