Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Diniego della protezione speciale: disposta la sospensiva e il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo

Tribunale di Roma, decreto del 9 dicembre 2023

Ph: Open Your Borders (PD)

Un decreto di fissazione udienza ex art. 281 decies CPC inerente il ricorso presentato avverso il diniego della protezione speciale ex art. 19 TU.

Il decreto è rilevante nella parte in cui dispone la sospensiva del suddetto decreto di rifiuto ed il rilascio di un permesso provvisorio: il giudice ha bene motivato il perché della decisione ed addirittura suggerito il passo successivo ad un eventuale rifiuto da parte della Questura.

Nello specifico:

ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in considerazione dell’allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa della ricorrente;

ritenuto che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all’art 10 comma 3 della Costituzione;

considerato che la protezione speciale può essere concessa anche nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32 comma 3 d.lvo n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11 comma 1 lettera a) DPR 394/1999 e art 4 D.lvo n. 142/2015;

ritenuto che se la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto non comportasse il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, si avrebbero trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il proprio diritto, in violazione dell’art 3 della Costituzione, trattandosi di una disparità di trattamento del tutto irragionevole;

ritenuto, pertanto, che una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme comporti che alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto debba conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

considerato che solo nel caso la Questura rifiuti tale rilascio, il ricorrente potrà presentare un ricorso ex art 669 duodecies c.p.c. in corso di causa per l’attuazione del provvedimento cautelare di sospensiva;

dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, dispone il rilascio di un permesso provvisorio di soggiorno per richiesta asilo“.

Si ringrazia l’Avv. Elide Di Pumpo del Foro di Roma per la segnalazione.