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La madre con figli minori, per formalizzare la domanda di asilo, non necessita dell’assenso dell’altro genitore non presente in Italia

Tribunale di Perugia, ordinanza del 17 novembre 2023

Una donna nigeriana giunge in Italia assieme ai figli minori e si reca in Questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale, esibendo i certificati di nascita dei figli, ove compare anche il nome del padre.

La Questura le oppone che, affinché la domanda sia estesa anche ai figli, occorre l’assenso dell’altro genitore, non presente in Italia, o l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

A seguito di tale rifiuto, viene depositato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in cui viene affermato che l’art. 6, d.lgs 25/2008 prevede che “la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa”.

Quindi, in caso di domanda di protezione “presentata da un genitore” (la norma usa il singolare), tale domanda sarà automaticamente estesa ai figli minori presenti in Italia assieme al detto genitore.

Nel ricorso veniva, inoltre, affermato che l’art. 6 co 6, direttiva 2013/33 prevede: “Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”.

Il Giudice accoglie il ricorso sulla base della normativa citata. Inoltre, richiama l’art. 317 c.c., per cui “nei casi in cui uno dei due genitori per ragioni di “lontananza” o di altre ragioni di impedimento non possa esercitare la responsabilità genitoriale la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore”.

Quanto al “periculum in mora”, “la mancata formalizzazione della domanda di protezione internazionale estesa anche ai figli minori della ricorrente preclude alla stessa e ai due bambini l’accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo, l’iscrizione al SSN, la possibilità per i bambini di essere iscritti a scuola e di iniziare percorso di integrazione in Italia”.

Il Tribunale, quindi, ordina alla Questura di provvedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Si ringrazia l’avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.