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Violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore, assolto cittadino straniero rimasto in Italia per curarsi

Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 2079 del 22 novembre 2023

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Commento a cura di avv. Chiara Salvini e avv. Gennaro Santoro.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 22.11.2023, ha assolto un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale al quale era stata contestata la fattispecie prevista all’art. 14, comma 5 bis e 5 ter del Dlgs. 286/98, ovvero la violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore, precedentemente notificatogli. 

Nel caso di specie, la difesa aveva prodotto, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, documentazione sanitaria dalla quale emergeva che l’imputato nel periodo della contestazione, stava effettuando esami di accertamento sanitario in quanto era emerso un quadro clinico particolarmente critico (possibile presenza di tumore) che avrebbe richiesto un’adeguata presa in carico da parte delle strutture sanitarie pubbliche. 

Il Giudice di Pace di Roma ha affermato che, per verificare la punibilità della condotta, non sia sufficiente la mera condizione di irregolarità del soggetto sul territorio, ma è altresì necessario che lo straniero si sia trattenuto “senza giustificato motivo”, invece presente nel caso di specie (necessità di cure). 

Il cittadino straniero non è pertanto punibile laddove abbia violato l’ordine di allontanamento per un “giustificato motivo, il quale può desumersi da quell’insieme di beni giuridici tutelati dal nostro ordinamento nonché a livello sovranazionale, tra cui trova certamente spazio il diritto alla salute e all’accesso alle cure essenziali, espressamente riconosciuto dall’art. 2 del Dlgs. 286/98  a tutti i cittadini stranieri comunque presenti sul territorio italiano ed a prescindere dalla titolarità o meno di un permesso di soggiorno.

La pronuncia è di particolare interesse in quanto il Giudice di Pace, nel formulare l’assoluzione, ha valutato preminente l’interesse dell’imputato a soggiornare sul territorio nazionale, nonostante questi non fosse mai stato in possesso di un permesso di soggiorno e non si fosse poi attivato in seguito per regolarizzare la propria condizione, cosa che invece, di prassi, viene spesso considerata dirimente.

La fattispecie ex art. 14, comma 5bis e 5 ter del Dlgs. 286/98 “si configura quale seguito alla fattispecie contravvenzionale di pericolo astratto, per la quale il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità sanzionando comportamenti che si pongono in violazione di norme amministrative di controllo sulla stessa legittimità dell’ingresso ovvero del soggiornare nel territorio dello Stato, costituenti il bene giuridico protetto, ossia l’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori” (…) Tuttavia, secondo il Giudice di Pace di Roma, nella sentenza in commento, “le norme ex artt. 10 bis e 14, comma 5 ter e quater del Dlgs. 286/98, non vengono tutelate in quanto tali (…) ma in virtù del collegamento necessario con il bene giuridico primario della sicurezza pubblica, ovvero come strumentali alla tutela di questi interessi. Tale valutazione è resa necessaria al duplice fine, da un lato, di applicare la norma ai soli fatti concretamente offensivi, in conformità al principio costituzionale della necessaria offensività della condotta e, dall’altro, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di escludere dall’operatività della norma incriminatrice quelle condotte che presentano un’offensività minima del bene primario e che non giustificano nel caso concreto l’esercizio dell’azione penale”. 

Pertanto, proprio in considerazione della necessità dell’imputato di avere accesso alle cure, indipendentemente dalla sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale, nonché del valore di rango costituzionale del diritto alla salute, ex art. 32 Cost, il Giudice di Pace di Roma ha rilevato l’inespellibilità dell’imputato, con conseguente sussistenza del giustificato motivo alla sua permanenza. Il cittadino straniero è stato quindi assolto con formula pienaperché il fatto non costituisce reato”, essendosi trattenuto sul territorio nazionale per un motivo meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento