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Annullato respingimento nei confronti di un cittadino bengalese: non è stata fornita adeguata informativa sulla protezione internazionale

Giudice di Pace di Trapani, ordinanza dicembre 2023

Ph: Melting Pot Europa

Un annullamento del Giudice di Pace di Trapani di respingimento differito emesso dal Questore di Trapani nei confronti di un cittadino bengalese, il quale non avrebbe chiesto la protezione internazionale.

Nel provvedimento, impugnato, si specifica che il suddetto si sarebbe sottratto ai controlli di frontiera, non avrebbe inteso richiedere la protezione internazionale seppur debitamente informato come da foglio notizie al momento della pre-identificazione, e che a ben guardare il decreto del Questore di Trapani, è tradotto in lingua inglese; nel verbale di notifica si legge, inoltre, che non è stato possibile reperire un interprete di lingua madre, sebbene ricercato nella comunità, e che il servizio di interpretariato si avvale solo di interpreti delle 3 lingue veicolari.

La difesa ha sollevato la censura secondo cui lo straniero non ha compreso il tenore della richiesta di protezione internazionale e l’informativa sulla protezione internazionale risulterebbe dal solo foglio- notizie, in pre-identificazione, con palese incompletezza del “foglio-notizie” e “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 19, art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 6,7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE, con utilizzo in modo standardizzato e seriale della frase che lo straniero non ha inteso presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, così rendendo una motivazione apparente, con conseguente nullità del provvedimento”.

La difesa ha censurato quanto di seguito esposto:

Violazione dell’obbligo di tradurre in lingua conosciuta il decreto di respingimento con omessa traduzione del decreto in lingua conosciuta al destinatario, in quanto della mancata traduzione non era stata data alcuna motivazione non risultando accertamenti sulla lingua conosciuta dal ricorrente, né ad un suo possibile analfabetismo, con pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente, a seguito delle modifiche all’art.10, co.2, d.lgs. 286/98 apportate con l. 213/18, si è realizzata una equiparazione degli istituti dell’espulsione e del respingimento differito dal punto di vista procedimentale, che ha causato una “totale sovrapponibilità strutturale e funzionale dei due istituti”.

Si evince una violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, dell’art. 24 Cost., la traduzione nelle lingue veicolari è possibile solo quale estrema ratio e che nella specie il Questore si è limitato a motivare l’impossibilità di reperire un interprete in maniera del tutto generica ed apparente.

In tema di espulsione amministrativa, grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue; l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al Giudice di merito, il quale a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 15 maggio 2018, n. 11887; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24015).

Il Giudice di Pace di Trapani afferma che:

Il Bengali è la lingua ufficiale del Bangladesh mentre l’inglese è utilizzato come seconda lingua ma soprattutto nei media, nelle classi elevate e nel campo dell’istruzione superiore;
ritenuto che tutti gli atti del procedimento che ha portato al decreto di respingimento dello straniero sono stati tradotti in lingua inglese;
considerato che il ricorrente al momento della sua identificazione possibilmente non è stato edotto nella sua lingua in uso, dell’opportunità di chiedere immediatamente la protezione internazionale, stante la probabile impossibilità di capire la lingua inglese;
considerato che non vi è prova di eventuale conoscenza della lingua italiana né di quella inglese da parte dell’extracomunitario;
ritenuto che la suddetta situazione determina la violazione dell’art.13 c.7 del T.U.I.;
vista la recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez.I n.17718/2022, la quale si è pronunciata sulla superiore circostanza, ha annullato il decreto di respingimento”.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.