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Il permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto prima della legge 50/2023 è convertibile in permesso per lavoro

T.A.R. per le Marche, sentenza n. 914 del 28 dicembre 2023

Ph: Giovanna Dimitolo - Milano, corteo 6 maggio

Il TAR Marche sancisce la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto o richiesto prima del maggio 2023.

In questo caso, il TAR ha esaminato le implicazioni del Decreto Cutro sulla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti o richiesti prima della legge 50/2023 di conversione del detto decreto, fornendo un’interpretazione chiara della nuova normativa e delle sue conseguenze per i soggetti interessati.

Nella fattispecie, l’interessato aveva richiesto la conversione del suo permesso di soggiorno per protezione speciale, ottenuto prima del maggio 2023, alla competente Questura, la quale aveva però emesso un provvedimento di inammissibilità della richiesta fondato sulla nuova legge, ritenendo ostativo il fatto che la conversione del permesso fosse stata richiesta dopo l’entrata in vigore, nel maggio 2023, della legge 50/2023.

Afferma in proposito il TAR Marche:

Il ricorso è fondato. In particolare, con il provvedimento impugnato, la Questura di Pesaro e Urbino ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di lavoro, rilevando che, in seguito all’entrata in vigore del DL n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell’art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998.

  • 1.1 Le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall’art. 7 del DL n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (5 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 5 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il DL n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 10 luglio 2023.
  • 1.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell’intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art.. 7, comma 3 del DL n. 20/2023 (Tar Sicilia Palermo 9 novembre 2023 n. 388, Tar Lombardia Brescia 20 novembre 2023 n. 846).
  • 1.3 Non è infatti condivisibile l’interpretazione per cui la novella introdotta dal DL n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 impedirebbe la conversione, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente (peraltro, nel caso in esame l’istanza appare presentata il 5 maggio 2023, quindi addirittura prima dell’entrata in vigore della nuova normativa).
  • 1.4 Infatti, la norma va interpretata nel senso che l’art. 7 del citato DL n. 20 del 2023 preveda esplicitamente un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell’entrata in vigore della novella e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3).
  • 1.5 Come è stato condivisibilmente osservato, la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione speciale rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008.
  • 1.6 Con riguardo al primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui sopra doveva anche essere inviato l’avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Il TAR Marche accoglie dunque il ricorso, annullando il provvedimento impugnato“.

Si ringrazia l’Avv. Giuseppe Briganti per la segnalazione e il commento.