Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il ritardo nella formalizzazione della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare l’irregolarità del richiedente

Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 15 dicembre 2023

Il Giudice di Pace di Napoli si pronuncia con un non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, rispetto all’ipotesi di art. 10 bis TUI contestato a richiedente asilo in possesso di sola ricevuta PEC con cui chiedeva appuntamento alla Questura di Napoli per avanzare domanda d’asilo.

La Questura di Napoli infatti, ha da tempo adottato come unica modalità per chiedere asilo la pec. A seguito dell’invio, diversamente anche da altre questure campane, la Questura di Napoli nell’immediatezza non risponde ma, solo dopo moltissimi mesi, trasmette a mezzo pec la data di appuntamento per il primo fotosegnalamento. 

In questo tempo il richiedente asilo resta con in mano la sola ricevuta di invio della domanda d’asilo. Nel caso di specie, i Carabinieri verbalizzavano che non essendovi alcun appuntamento fornito dalla Questura per dare seguito all’istanza, a nulla valesse la ricevuta di invio e consegna pec (risalente a 4 mesi prima).

Il caso porta in aula le conseguenze di una prassi illegittima operata dalla Questura di Napoli.

Il Giudice di Pace infatti riconosce la regolarità del soggiorno dell’imputato perchè già prima di essere fermato dai Carabinieri, aveva avanzato richiesta di appuntamento per chiedere protezione internazionale. Dunque si spinge oltre, ricordando che il richiedente asilo resta regolarmente soggiornante anche nelle more del ricorso contro un provvedimento negativo della Commissione Territoriale.

Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento.