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Nullità e disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica e conseguente ordine di ripristino della continuità anagrafica

Tribunale di Monza, sentenza del 23 dicembre 2023

Un cittadino egiziano ha scoperto di essere stato cancellato per irreperibilità dai registri dell’anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni dal 2012 al 2017.

Il Comune ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento in autotutela (per un’asserita insufficienza probatoria) ed è rimasto contumace nel successivo giudizio incardinato ex art. 281 decies c.p.c..

Il Tribunale (dopo avere accertato la propria giurisdizione) ha dichiarato il ricorso fondato nel merito ritenendo il provvedimento di cancellazione illegittimo, non risultando lo stesso emesso nel rispetto della procedura di cui agli artt. 11 del DPR 223/89 e 4 della L. 1228/54. Il Tribunale ha inoltre rilevato, dalla copiosa documentazione versata in atti (la stessa peraltro già esibita al Comune in sede di autotutela), che ben poteva ritenersi comprovata la presenza del ricorrente nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni alla via indicata.

Di qui la disapplicazione, per nullità, del provvedimento di cancellazione anagrafica, l’accertamento che la residenza del ricorrente si è protratta ininterrottamente durante il periodo di cancellazione e ordine di annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni.

Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi del Foro di Monza per la segnalazione e il commento.