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Procedura accelerata e mancato rispetto dei termini previsti: il Giudice accoglie la sospensiva del diniego (munito di rimpatrio)

Tribunale di Venezia, decreto del 5 gennaio 2024 

Ph: Giovanna Dimitolo

Un decreto del Tribunale di Venezia che riconosce l’efficacia sospensiva ex lege del ricorso per protezione internazionale che impugna il diniego della Commissione Territoriale di Treviso definito con la procedura accelerata prevista senza rispettare gli stretti termini per la conclusione del procedimento previsti dall’art. 28 bis del D.Lgs. 25/2008.

Il caso riguarda la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino tunisino, come tale ritenuto proveniente da “paese sicuro” ai sensi dell’art. 2 bis del D.Lgs. 25/2008 e del Decreto MAE del 17.03.2023.

Domanda conseguentemente esaminata con la procedura accelerata prevista dall’art. 28 bis comma 2 lett. c) del medesimo D.Lgs. 25/2008 e rigettata con provvedimento munito anche dell’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso in area Schengen per tre anni.

Impugnando il diniego amministrativo nel termine abbreviato di 15 giorni, la difesa eccepiva tra l’altro il mancato rispetto dei termini previsti per la definizione della procedura accelerata, dato che la decisione era intervenuta 40 giorni dopo l’audizione, in violazione del termine di 48 ore previsto dall’art. 28 bis comma 2 del novellato Decreto Procedure.

Il Tribunale ha accolto il rilievo – ritenendolo assorbente rispetto alla parallela contestazione della “sicurezza” della Tunisia, ed alla conseguente richiesta di disapplicazione del Decreto MAE 17.03.2023, sulla quale non si è pronunciato – affermando che gli effetti del provvedimento impugnato, al di là della formale statuizione contenuta nel dispositivo, devono ritenersi sospesi ex lege.

Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento.


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