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Rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno: deve essere rispettato il termine massimo di 180 giorni previsto dalla L. 241/90

Tribunale di Roma, ordinanza del 2 gennaio 2024

Un interessante provvedimento del Tribunale di Roma emesso a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dal titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali in attesa da quasi due anni che la P.A. si pronunciasse sulla relativa domanda di rinnovo.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso cautelare proposto, afferma il principio secondo cui anche nel procedimento amministrativo di rinnovo/conversione di un permesso di soggiorno deve essere rispettato il termine massimo di 180 giorni previsto dalla L. 241/90 per la sua conclusione. Altresì, reputa che la compromissione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, in particolare nell’interesse dei figli minori, costituisca in casi analoghi un pregiudizio imminente e irreparabile tale da giustificare l’instaurazione di un giudizio cautelare ex art. 700 cpc.


Segnalazione e commento dell’Avv. Marco Galdieri, il quale ringrazia per la collaborazione nella stesura del ricorso la Dott.ssa Maddalena Moratti.