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CGUE sulla ricevibilità di una domanda di asilo reiterata in caso di una nuova sentenza della Corte di giustizia

Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 febbraio 2024

La Corte di giustizia Ue, nella nella causa C-216/22, afferma che una sentenza della Corte di Giustizia può costituire un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame nel merito di una domanda di asilo reiterata. Questo perché tale sentenza aumenta in modo significativo la probabilità che un richiedente asilo soddisfi le condizioni richieste per vedersi riconoscere lo status di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria e perciò giustifica il fatto che la domanda reiterata di quest’ultimo venga esaminata nel merito e non possa essere respinta in quanto irricevibile. Gli Stati membri possono conferire ai loro giudici, allorché questi annullano una decisione che ha rigettato la domanda reiterata in quanto irricevibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda e, eventualmente, di accoglierla.

La vicenda

Un cittadino siriano che aveva lasciato il suo paese nel 2012, e che temeva di essere richiamato sotto le armi o arrestato in caso di rifiuto di adempiere i suoi obblighi militari, si è visto concedere, nel 2017, la protezione sussidiaria in Germania. Gli è stato invece rifiutato lo status di rifugiato.

A seguito di una sentenza della Corte di giustizia relativa alla situazione degli obiettori di coscienza siriani 1, egli ha nuovamente presentato una domanda di asilo (cosiddetta «domanda reiterata»).

Ha fatto valere che tale sentenza costituiva un mutamento a lui favorevole della situazione di diritto. Orbene, la domanda reiterata è stata respinta perché irricevibile, vale a dire senza esaminare se fossero soddisfatte le condizioni richieste per ottenere lo status di rifugiato.

L’interessato ha contestato tale rifiuto dinanzi ad un giudice tedesco. Quest’ultimo ha chiesto alla Corte,
segnatamente, se sia compatibile con il diritto dell’Unione 2 ritenere che, in linea di principio, soltanto una modifica
delle disposizioni applicabili, e non una decisione giurisdizionale, possa costituire un elemento nuovo che
giustifica, eventualmente, un esame completo della domanda reiterata.

La Corte risponde che, in linea di principio, qualsiasi sentenza della Corte può costituire un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame completo diretto a stabilire se siano soddisfatte le condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato (o protezione sussidiaria). Ciò vale anche nel caso di una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell’Unione già in vigore al momento dell’adozione di una decisione concernente una domanda precedente. La data in cui la sentenza è stata emessa è priva di rilevanza.

Tuttavia, perché una sentenza della Corte costituisca un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame completo, occorre che essa aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuito lo status di rifugiato (o protezione sussidiaria). Per quanto riguarda il seguito del procedimento nel caso in cui un giudice nazionale annulli una decisione che respinge una domanda reiterata in quanto irricevibile, la Corte precisa altresì che gli Stati membri possono, senza esservi obbligati, conferire ai loro giudici il potere di decidere essi stessi 3 su tale domanda e, eventualmente, di concedere lo status di rifugiato (ovvero, a seconda dei casi, la protezione sussidiaria).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

  1. Sentenza della Corte del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo), C-238/19 (v. anche il comunicato stampa n. 142/20).
  2. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
    revoca della protezione internazionale.
  3. In questo caso, i giudici in parola devono rispettare le garanzie fondamentali applicabili alle domande di protezione internazionale.