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Il Comune è obbligato a iscrivere all’anagrafe la cittadina extra Ue con contratto di convivenza con cittadino italiano, anche se priva di Pds

Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 dicembre 2023

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Una decisione del Tribunale di Bologna su contratto di convivenza ed iscrizione anagrafica per cittadina extra UE (nella specie brasiliana) che ha voluto stipulare il contratto di convivenza con il compagno cittadino italiano.

La stipula di tale contratto è stata opposta dal comune di Malalbergo (BO) sulla base della mancanza del valido titolo di soggiorno da parte della ragazza, citando la nota circolare ministeriale 79/2021.
Dopo una lunga istruttoria nella quale sono stati sentiti, oltre alla copia, tutti i testimoni citati, il Tribunale ha accertato “la sussistenza fra le parti di uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, rilevante ex art. 1 comma 36 legge 76 del 2016“.

In merito alla tesi del Comune convenuto e del Ministero dell’Interno, il Tribunale afferma “Gli assunti dell’Avvocatura, che fa riferimento agli unici tre per quanto a conoscenza di questo Giudice precedenti giurisprudenziali di merito conformi, a fronte di innumerevoli pronunce in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti, anche di questo Tribunale e di questo medesimo giudicante, non possono essere condivisi” ed ancheIl rifiuto del Comune, d’altro lato, si presentava come atto dovuto, in forza di circolari ministeriali, atti non aventi forza di legge che possono essere disapplicati dal Giudice Ordinario“.

Il Tribunale poi afferma i noti principi in tema di contratto di convivenza ed iscrizione anagrafica, anche a tutela della vita familiare del cittadino italiano ossia che “la Legge non appare richiedere, per il requisito di iscrizione al predetto Registro, il possesso del permesso di soggiorno, appalesandosi l’iscrizione un prius per il conseguimento di tale permesso, così come analogamente avviene in caso di matrimonio, dovendosi ritenere che, di fatto, la legislazione in esame abbia voluto equiparare le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate. Un’interpretazione diversa, peraltro, sarebbe contraria all art. 8 della CEDU … Si ritiene, dunque, che non sussistano i requisiti previsti dal comma 2 che, soli, consentirebbero allo Stato di attuare interventi contrari alla tutela della vita privata e familiare dei cittadini europei, quale è il ricorrente; la vita privata e familiare, infatti, che ben può estrinsecarsi e realizzarsi con la stipulazione di un contratto di convivenza; sarebbero da ritenersi interventi contrari a tale tutela, il rifiuto della registrazione di un contratto di convivenza valido ed efficace e dell’iscrizione del convivente nello stato di famiglia del cittadino“.

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.