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Illegittimi i provvedimenti della Questura di Trento che negano la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro

T.A.R. di Trento, sentenze n. 29, 30 e 31 del 26 febbraio 2024

Il T.A.R. di Trento annulla tre provvedimenti di irricevibilità emessi dalla Questura di Trento in relazione alle istanze di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

In tutti e tre i casi, i ricorrenti erano titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciati ben prima della conversione in legge del cd. decreto Cutro (DL n. 20/2023), ma le loro istanze di conversione in permesso per lavoro subordinato erano state presentate con kit postale solo dopo l’entrata in vigore della Legge n. 50/2023. Secondo la Questura di Trento non era “possibile applicare la disciplina previgente” e quindi procedere con la convertibilità.

Le decisioni della Questura sono però frutto di un macroscopico errore nell’applicazione della norma, in quanto queste istanze di conversione ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 7 comma 3 del DL. 20/2023, che mantiene “ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge“. La Questura ha invece sostenuto, erroneamente, che solo i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.lgs. n. 286/1998 possono essere convertiti.

Il T.A.R. nell’annullare i provvedimenti definendoli illegittimi, afferma inoltre che la Questura avrebbe dovuto osservare le indicazioni inviate via pec dalla legale: “L’istanza di conversione è stata dichiarata irricevibile dalla Questura non solo senza tener conto della disciplina transitoria anzidetta, ma altresì senza alcuna considerazione neppure di quanto in tal senso puntualmente rappresentato dalla difesa legale del ricorrente mediante pec…“.

Il T.A.R., infine, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dell’avvocata, delle spese di lite.

Si ringrazia l’Avv. Svetlana Turella del Foro di Rovereto per la segnalazione.