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Ricongiungimento – L’Ambasciata deve rilasciare il visto ai genitori infrasessantacinquenni poiché il figlio nel Paese di origine non è autosufficiente

Tribunale Roma, ordinanza del 20 gennaio 2024

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di una cittadina pakistana, titolare di status di rifugiata, avverso il diniego della richiesta di visto per ricongiungimento familiare con i genitori infrasessantacinquenni. 

A seguito del rilascio del nulla osta, l’Ambasciata rifiuta il visto, ritenendo ostativa la presenza di altri figli nel Paese di origine. La cittadina ha tre fratelli e sorelle, di cui due residenti in altri Stati e uno residente in Pakistan, ma studente universitario.

Nel ricorso si è sostenuto che, essendo il fratello residente in Pakistan studente universitario, lo stesso non fosse economicamente autosufficiente e in grado di provvedere ai genitori.

Il Tribunale accoglie il ricorso con la seguente motivazione: “Il Sig. —, data ancora la sua giovane età (oggi ventiquattro anni), il suo necessario impegno nel completamento degli studi e la sua non autosufficienza economica, non è in grado di prendersi cura dei bisogni specifici dei propri genitori. Il Sig. — non è pertanto individuabile come familiare adeguato a garantire il sostegno economico di cui necessitano i coniugi e prestare loro assistenza, anche sanitaria. La sua presenza nel Paese di origine della ricorrente non è quindi ostativa al ricongiungimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presenza di un figlio nel Paese di origine non impedisce ricongiungimento familiare qualora questi non sia in grado di provvedere al sostentamento dei genitori al di sotto dei 65 anni (Cass. n° 20127/21)“.

Inoltre il giudice ritiene che le rimesse effettuate in favore dei genitori, seppur di importo non consistente (circa 1.400 euro nel corso dell’ultimo anno) “tenuto conto della sua situazione di status di rifugiata e del diverso e più basso tenore di vita goduto in Pakistan, provano il rapporto di dipendenza materiale dei genitori a carico della ricorrente“.

Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme alle Avv.te Federica Remiddi e Loredana Leo.