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E’ inespellibile in quanto il cittadino tunisino convive con moglie e figlia italiane, ma la Questura nega il permesso provvisorio

Tribunale di Roma, ordinanza del 22 novembre 2023

Trattasi di un ricorso presentato innanzi al Tribunale di Roma da un cittadino tunisino, padre di figlia cittadina italiana, che si è visto rifiutare il permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari. 

A seguito dell’accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del Tribunale, il ricorrente ha cercato di ottenere un permesso provvisorio presso la Questura di Roma, che gli veniva però rifiutato verbalmente. Per tale ragione veniva richiesta al Tribunale l’esecuzione della predetta sospensiva ex art. 669 duodecies c.p.c .

Il Giudice accoglieva l’istanza sottolineando che il ricorrente convive con moglie e figlia italiane, rendendolo inespellibile e giustificando dunque il rilascio del permesso provvisorio. 

Nonostante ciò, l’amministrazione ha continuato a non voler rilasciare il permesso provvisorio, con la conseguente riproposizione, da parte del legale, di una ulteriore richiesta di esecuzione della misura provvisoria unitamente alla richiesta di applicazione della misura coercitiva di natura pecuniaria e, segnatamente, il pagamento di una somma di denaro a carico dell’amministrazione per ogni giorno di ritardo (ex art. 614 bis c.p.c.).

Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell’udienza, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per eventuali provvedimenti in ordine alla sussistenza di reati (art. 650 c.p.).

Con il successivo provvedimento emesso a seguito dell’udienza, il Tribunale ha ribadito l’incompatibilità tra la condizione di inespellibilità, che pure veniva riconosciuta dalla Questura, e il mancato rilascio del permesso di soggiorno, escludendo al contempo la misura coercitiva di natura pecuniaria.

Si ringrazia l’avv. Lorenzo Tardella di Progetto Diritti per la segnalazione e il commento.