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L’iscrizione anagrafica è un diritto: il Comune di Napoli deve iscrivere il richiedente protezione speciale in possesso di cedolino

Tribunale di Napoli, decreto del 18 marzo 2024

Foto tratta da Wikipedia

Il Tribunale di Napoli riconosce il diritto all’iscrizione anagrafica al richiedente protezione speciale, con richiesta diretta al Questore, in possesso del cedolino. 

Il Comune di Napoli rifiutava di procedere ad iscrizione anagrafica, ritenendo il richiedente sfornito di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale e chiedendo l’esibizione di documentazione ultronea e superflua rispetto a quella in possesso del richiedente.

Inoltre il Comune, lamentava il vizio di legittimazione passiva del Sindaco, in favore del Ministero dell’Interno.

La Giudice accoglieva pienamente le tesi difensive e riconosceva che:

  • la legittimazione passiva spetta al Sindaco che, in qualità di Ufficiale di Governo, resta inserito nel complesso organizzativo dell’ente locale Comune, e che la partecipazione del Ministero riveste il carattere dell’eventualità.
  • il Diritto all’iscrizione anagrafica è un diritto assoluto, non suscettibile di compressione alcuna e che lo strumento cautelare del ricorso ex art. 700 c.p.c. è l’unico in grado di tutelare i pregiudizi della mancata iscrizione anagrafica.
  • l periculum è in re ipsa, in quanto dall’iscrizione anagrafica discendono diritti e libertà essenziali, quali la determinazione del valore ISEE per accedere a prestazioni sociali agevolate, il rilascio della patente, il termine per ottenere la cittadinanza italiana per residenza e quello per il permesso di lungo periodo.
  • Il cedolino rilasciato dalla Questura attesta il soggiorno regolare dello straniero nelle more della domanda di protezione speciale e non a caso la Questura rilascia un vero e proprio documento identificativo ex art. 1 DPR 445/2000, che lo autorizza anche al lavoro ex art. 5 co. 9-bis TUI. Infatti il richiedente protezione speciale è equiparato giuridicamente al richiedente asilo.
  • Infine, che il trattamento differenziato dei cittadini stranieri in materia anagrafica è già stato censurato dalla Corte Costituzionale con sent. 186/2020 la quale si è espressa sull’incostituzionalità dell’art. 13 d.l. 113/2018, che aveva impedito l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo.

Infine il Giudice, per l’irreparabilità del pregiudizio causato al richiedente, condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali.

Si ringraziano le Avv.te Martina Stefanile e Stella Arena per la segnalazione e il commento.