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Non ottemperanza al decreto di espulsione: assolto per difetto di acquisizione del decreto

Corte di Cassazione, sentenza 28739 del 4 luglio 2023 | Giudice di Pace, sentenza del 28 dicembre 2023

Foto tratta da MilanoInMovimento.com

Il caso in esame riguarda un cittadino straniero che veniva denunciato per il reato di cui all’art. 14 ter del D.Lgs. 286/98 perché, attinto da ordine di lasciare il T.N. emesso dal Questore di Bari in data 25.11.2019 e notificatogli in pari data, veniva sorpreso sul territorio nazionale.

Dall’esame del fascicolo del dibattimento dove confluiva il fascicolo del P.M. emergeva che l’imputato cittadino della Costa d’Avorio, a Bari senza fissa dimora, veniva rintracciato a Piazza Umberto e veniva deferito in stato di libertà perché resosi responsabile di inottemperanza all’Ordine del Questore di Bari del 25.11.2019. Quindi, nel fascicolo processuale non vi era traccia di un decreto di espulsione ma solo di un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Bari. La difesa rilevava l’assenza dell’atto presupposto e chiedeva l’assoluzione depositando in atti una memoria difensiva. Il Giudice di Pace condannava l’imputato.

La sentenza veniva impugnata con atto di appello. Nell’atto di appello si eccepiva che il giudice di prime cure non aveva considerato che per lo svolgimento di un regolare processo nonché per addivenire ad una condanna, sarebbe stato necessario acquisire agli atti il decreto di espulsione ex art. 15 Dlgs. n. 286/98 disposto dal Tribunale di Trento il 28/03/2012, richiamato nel provvedimento questorile non presente nel fascicolo del P.M. e, tantomeno, acquisito al dibattimento.

Si ribadiva che l’acquisizione, che ben poteva essere disposta d’ufficio, si rendeva necessaria al fine di verificare la regolarità dell’espulsione, della notifica e dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato, accertarne il contenuto nonché l’eventuale traduzione in esso contenuta. Accertamenti che si rendevano necessari anche per verificare la legittimità del contenuto alla luce delle modifiche legislative e gli arresti giurisprudenziali, intervenuti dal 2012 sino al 2019, anno in cui veniva emesso l’ordine questorile.
Pertanto, non si poteva condannare solo sulla base di un atto conseguente, quello del Questore, senza aver acquisito l’atto presupposto.

Il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l’atto di appello evidenziando che ai sensi dell’art. 37 n. 74 del 2000 l’imputato non avrebbe potuto proporre appello in quanto mezzo di impugnazione proponibile solo contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che abbiano applicato una pena diversa da quella pecuniaria, circostanza avvenuta nel caso in esame.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Con sentenza n. 28739/2023 la Corte di Cassazione dichiarava fondato il ricorso e così statuiva al punto 1: “in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 comma quinto cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Il tribunale non avrebbe dovuto valutare nel merito l’appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, rivelato che la sentenza è affetta da violazione dell’art. 37 dpr 273/200, la stessa va annullata senza rinvio“.

Al punto 2: “il collegio ritiene che l’atto di appello riqualificato ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p. come ricorso per cassazione debba essere accolto per la fondatezza del denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata. La mancata risposta ai rilievi difensivi esposti con apposita memoria integra un vizio di motivazione che inficia la validità della sentenza emessa dal giudice di pace così come ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità, stante l’influenza delle questioni ivi esposte sulla correttezza logico-giuridica e sulla congruità della motivazione. All’accoglimento del ricorso deve conseguire l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio“.

A seguito della cassazione con rinvio ad altro giudice veniva celebrato il nuovo giudizio che veniva definito con sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” proprio perché veniva rilevato e riconosciuto il difetto di acquisizione del decreto di espulsione, atto propedeutico all’accertamento della condotta contestata.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.