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Protezione speciale: il parere della Commissione non è vincolante per la Questura ricevente, accolta l’istanza cautelare

Tribunale di L'Aquila, decreto dell'8 febbraio 2024

Un cittadino bengalese, vedendosi rigettare la domanda di asilo dalla Commissione territoriale prima e dal Tribunale di Palermo dopo (anche nella forma reiterata), decideva di presentare – nelle more – domanda di protezione speciale direttamente presso la Questura, ai sensi dell’art. 19 commi 1 e 2 del D. lgs 286/1998, allegando documentazione utile a dimostrare la perfetta integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano (contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di affitto, certificato di residenza).

Tuttavia la Questura, dopo circa un anno dalla domanda, ne decretava il rigetto, richiamando – de relato – il parere sfavorevole emesso dalla Commissione territoriale di Ancona. Contestualmente alla notifica, la Questura provvedeva a ritirare il cedolino/ricevuta della domanda di protezione, lasciando il cittadino straniero sprovvisto del permesso di soggiorno.

Il ricorrente presentava tempestivo ricorso presso il Tribunale di L’Aquila, con istanza di sospensiva del decreto impugnato, stante il periculum in mora ed il fumus boni iuris.  

Il Tribunale di L’Aquila, ritenendo l’istanza cautelare fondata, emetteva provvedimento inaudita altera parte disponendo la sospensione del decreto della Questura, ricorrendo “gravi e circostanziate ragioni” di cui all’art. 5 d. lgs 150/2011.

DI pregio risulta inoltre la considerazione, da parte del Tribunale, della “non vincolatività” del parere della Commissione, sottolineando come il secondo capoverso dell’art. 19, comma 1.2 TUI, “se da un lato prevede che il provvedimento de quo debba essere adottato «previo parere della Commissione», dall’altro non ne stabilisce però il carattere vincolante per l’Amministrazione”.

Rappresenta inoltre il Tribunale abruzzese che in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare in esame, il ricorrente (la cui istanza non è stata esaminata nel merito da parte del Questore) potrebbe essere allontanato dal territorio nazionale, nelle more dell’accertamento della fondatezza o meno della stessa, a fronte della sussistenza del fumus boni iuris per quanto sopra detto (inserimento sociale e attività lavorativa).

Si ringrazia l’avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.