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Riconosciuta la protezione speciale su istanza di disamina in via principale prevista dall’Art. 7 quinquies DL 20/2023 (c.d. Decreto Cutro)

Tribunale di Milano, decreto del 15 febbraio 2024

Photo credit: Michele Lapini

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano nell’ambito di un ricorso ex art. 35 D.Lvo. 25/2008; in particolare, si tratta di una delle primissime attuazioni giurisprudenziali della recente novella legislativa di cui all’Art. 7 quinquies D.L. 20/2023 convertito con Legge 50/2023, ovverosia del c.d. Decreto Cutro

Con la Legge 5 maggio 2023 n. 50, è stato infatti convertito in legge il D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), al cui art. 7 quinquies si prevede la facoltà – per i ricorsi depositati entro il 31.12.2021 avverso le decisioni di rigetto rese dalle Commissioni Territoriali – ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore del richiamato Decreto – di presentare istanza di disamina in via principale della domanda di protezione speciale e, in subordine, della Protezione Internazionale; la ratio di questo particolare strumento è quella di velocizzare la decisioni delle cause depositate entro il 2021 ove ancora l’udienza per la discussione non sia stata fissata, consentendo al ricorrente di formulare una apposita istanza di rinunzia alla domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, chiedendo al contempo che in via principale venga invece vagliata la possibilità di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 19.1.1. d.lgs. n. 286/1998, tra l’altro convertibile in permesso per motivi di lavoro.

La vicenda è di particolare rilevanza poiché la situazione nella quale versava l’assistito è purtroppo la stessa di molte altre persone richiedenti asilo/Protezione Internazionale che ad oggi, nonostante il corposo lasso di tempo intercorso dall’arrivo in Italia e dall’avvio della pratica, si trovano allo stato ancora sforniti di documenti, con grave pregiudizio per loro e per i loro familiari; attraverso il rilascio di una apposita procura speciale, il difensore del ricorrente può formulare tale istanza, la cui decisione ha tempistiche brevi: l’istanza è “corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed e’ immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l’atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni; il giudice designato, in composizione monocratica esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale, e quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile“.

La decisione rappresenta una giurisprudenza importante sul punto, atteso che come già accennato si tratta di una primissima applicazione delle novità introdotte dal c.d. Decreto Cutro.

Si ringrazia l’Avv. Ignazio Arangio per la segnalazione e il commento.