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Annullato provvedimento Dublino: in Austria attuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nell’accoglienza, e rischio detenzione

Tribunale di Roma, decreto n. 10978 del 13 marzo 2024

Il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, accoglie il ricorso avverso il provvedimento emesso dall’Unità Dublino che disponeva il trasferimento del ricorrente in Austria – dove il ricorrente aveva presentato la sua prima domanda di protezione internazionale, in data 19.09.2022. Con il provvedimento in esame il Giudice afferma la competenza a prendere in carico la richiesta di asilo dell’Italia – dove il ricorrente aveva presentato un’ulteriore richiesta di protezione internazionale, in data 3.10.2022.

Il Tribunale applica al caso di specie l’art. 3.2 del Regolamento UE 604/2013, stante l’attuale esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Austria e considerato il rischio per la parte ricorrente di essere in tale paese sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Infatti, osserva il Tribunale che il sistema di accoglienza austriaco è giunto a capienza massima, in parte anche a causa della crisi ucraina, e offre condizioni di vita in via di peggioramento. In secondo luogo, in caso di trasferimento in Austria, il ricorrente avrebbe rischiato di essere sottoposto a respingimenti sommari (i c.d. pushbacks), venendo privato del suo diritto a richiedere asilo, e a possibili respingimenti a catena, verso l’Ungheria e poi verso Croazia e Bosnia-Erzegovina. Inoltre, il diritto a presentare domanda d’asilo sarebbe stato altresì ostacolato in Austria dalla modifica del sistema di registrazione delle domande in frontiera: a differenza del passato, dopo un primo fotosegnalamento e raccolta dati, per la finalizzazione della domanda è adesso richiesto di recarsi presso gli uffici regionali di polizia. Ciò ha determinato attese lunghissime e ha fatto emergere l’inadeguatezza del sistema a fronteggiare la situazione. Da ultimo, viene osservato che secondo la legge austriaca il ricorrente, se trasferito in Austria, avrebbe dovuto proporre domanda d’asilo reiterata, circostanza a cui molto spesso segue la detenzione.

Il Collegio giudicante, infine, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, il caso Ay c. Turchia), ricorda come il giudice nazionale in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui non vi sia solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si ringrazia l’avv. Elena Vengu per la segnalazione. Il commento è stato redatto in collaborazione con la Dr.ssa Federica Gallo.