Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cittadinanza per matrimonio. Errata inammissibilità della Prefettura per trasferimento all’estero e difficoltà ad esprimersi in italiano

Tribunale di Ancona, sentenza del 20 marzo 2024

Una cittadina guineense coniugata con cittadino italiano (e dalla cui unione sono nati due figli) presentava domanda di cittadinanza italiana per matrimonio alla Prefettura di Pesaro Urbino.

Quest’ultima dichiarava la domanda inammissibile in quanto vi era un’informativa sfavorevole del Commissariato di Polizia, secondo cui la Ricorrente si sarebbe trasferita da oltre cinque anni in Francia e secondo cui la stessa avrebbe difficoltà a comprendere ed a esprimersi in lingua italiana, nel corso del colloquio con gli agenti di polizia.

Avverso il provvedimento di inammissibilità veniva presentato ricorso al Tribunale di Ancona.

In tale sede veniva, innanzitutto, dedotto che l’art. 5, legge 91/1992 prevede quale requisito la residenza comune dei coniugi per il periodo di due anni (tre se residenza all’estero) successiva al matrimonio. Requisito soddisfatto nel caso di specie.

Nel caso in cui il vincolo coniugale continui ad essere attuale, sono del tutto irrilevanti le vicende di fatto attinenti la convivenza tra coniugi, così come l’assenza di residenza o domicilio in Italia successiva alla presentazione della domanda.

Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana, veniva dedotto che il requisito della prova della conoscenza del livello B1 (di cui all’art. 9.1. legge 91/1992) è stato introdotto successivamente alla data di presentazione della domanda di cittadinanza. E comunque, tale accertamento della conoscenza non può avvenire all’esito di colloquio in questura.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza 20.3.2024, fa proprie le dette deduzioni difensive.

Il Giudice richiama la giurisprudenza intervenuta, secondo cui “soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano”.

Si ringrazia l’avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.