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Mancata notifica del diniego della Commissione e tempestività dell’impugnazione: per il tribunale è onere della PA provare l’invio alla richiedente

Tribunale di Bari, decreto del 14 marzo 2024

Un riconoscimento di permesso per protezione speciale del Tribunale di Bari, in favore di cittadina georgiana, la cui peculiarità non è il riconoscimento in virtù del percorso integrativo socio-lavorativo intrapreso dalla donna, bensì la questione formale della notifica del diniego:

la richiedente riferiva di non aver ricevuto il diniego attraverso lettera raccomandata, né riceveva l’avviso di deposito postale, perciò il difensore chiedeva alla Commissione Territoriale di Bari l’invio di copia del provvedimento di diniego all’indirizzo di posta elettronica, provvedimento di cui la richiedente sino ad allora non aveva avuto assoluta conoscenza,  pertanto la conoscenza effettiva del diniego avveniva solo attraverso tale ricezione, il difensore ovviamente produceva la pec di ricezione e di richiesta di copia del provvedimento.

Il collegio afferma testualmente che, “avendo la ricorrente allegato di aver ricevuto il provvedimento impugnato con comunicazione inviata sulla posta elettronica certificata del difensore in data 17.01.2023, il Tribunale, al fine di verificare la tempestività del ricorso, con ordinanza del 09.02.2024 ha ordinato all’Amministrazione di produrre copia del provvedimento impugnato. A fronte di tale sollecitazione, l’Amministrazione è rimasta, tuttavia, del tutto, inerte non avendo né prodotto, quanto richiesto dal Tribunale, né tantomeno indicato quando il provvedimento era stato effettivamente notificato.

Considerato, pertanto, che, in applicazione anche del principio di vicinanza della prova era onere dell’Amministrazione, espressamente compulsata, allegare e provare che la notifica del provvedimento impugnato era stata correttamente effettuata, il Tribunale non può che ritenere che la ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del provvedimento in data 17.01.2024, allorquando lo stesso su richiesta del difensore, veniva trasmesso sulla relativa casella di posta elettronica certificata, sicché il ricorso, depositato in data 08.02.2023, deve ritenersi tempestivo”.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


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