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Supremo interesse del minore: la Corte di Appello autorizza la permanenza della madre sul territorio nazionale

Corte di Appello di Roma, decreto del 29 novembre 2022

Foto di Duncan da Pixabay

La Corte di Appello di Roma, sezione Persona Famiglia e Minori, ha accolto il reclamo avverso il Decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma. Nello specifico, la ricorrente aveva richiesto permesso per assistenza minori al Tribunale dei Minorenni che le aveva rigettato la richiesta.

La ricorrente ha proposto Reclamo avverso decreto depositato in data 11-6-2021 con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua domanda di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998.

Nel ricorso introduttivo di primo grado di maggio 2021 dinanzi al Tribunale dei Minori, la ricorrente aveva allegato di essere convivente e madre di un minore nato a Roma nel 2020 dalla relazione sentimentale intrattenuta con altro cittadino extra-EU, regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di carta di soggiorno; aveva documentato che il minore era stato riconosciuto da entrambi i genitori e che essa istante aveva ottenuto dalla Questura di Roma in data 3-7-2020 permesso di soggiorno però scaduto il 22-9-2020 (permesso per cure mediche durante la gravidanza).

Il T.M. di Roma, con il decreto reclamato ha motivato la declaratoria di non luogo a provvedere sul presupposto dell’assenza di pregiudizio del minore, nonostante la mancanza di permesso di soggiorno della madre e della irregolarità di permanenza nel Territorio Italiano.

Il P.G., durante il procedimento in Appello, con atto esprimeva parere favorevole all’accoglimento del reclamo.

La Corte ha ritenuto che il reclamo va accolto essendo documentato che i genitori non più conviventi, a seguito di ricorso congiunto ai sensi dell’art. 337 bis e.e. per regolamentare l’affidamento ed il collocamento del figlio minore, avevano ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, con decreto del 18-5-2021, la conformità alle richieste delle parti, con cui le stesse si erano accordate per l’affido del figlio ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso la madre; per disciplinare il diritto di frequentazione del padre e il mantenimento (che veniva regolarmente versato).

La Corte, pertanto, ha ritenuto che la reclamante deve poter essere autorizzata a rimanere sul territorio nazionale alla stregua dell’art. 31 d.lgs. 25-7-1998 n. 286, in ragione dell’interesse del minore, il quale, dovendo espatriare in difetto del permesso di soggiorno della madre, poiché è collocato e convivente con questa, non avrebbe più la possibilità di beneficiare della frequentazione e delle cure del padre, così come previsto dal decreto del Tribunale di Roma del 18-5-2021, tenuto conto che il padre risiede in Roma con un nuovo nucleo familiare; ha ritenuto, inoltre, che non si ravvisano cause ostative alla permanenza in Italia della reclamante, poiché non ha precedenti penali e la relazione del Servizio sociale del Comune nel cui territorio il minore dimora assieme alla madre ha rappresentato un sereno quadro familiare e non ha rilevato alcuna criticità rispetto alla condizione di vita attuale del minore.

Quindi, il reclamo è essere accolto, apparendo adeguato alla fattispecie concedere alla reclamante l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale per il periodo di anni tre.

Si ringrazia l’Avv. Sarah Berducci per la segnalazione e il commento.