Dopo il respingimento in Turchia della giovane sposa siriana malata di cancro arrivata in Italia con il marito, già asilante in Svezia, ma scoperta con documenti falsi, le autorità di polizia dell’aeroporto di Orio al Serio ( Bergamo ) hanno eseguito il respingimento di quattro migranti verso Atene. Anche se è noto a tutti che nei centri di detenzione per migranti in Grecia si applicano trattamenti inumani e degradanti, se non vere e proprie torture, ai danni delle persone trattenute dalla polizia, talora minori non accompagnati.
Un altro gruppo di profughi è stato trasferito in diversi centri di accoglienza in Italia, sembrerebbe anche in Sardegna, dopo esere stati esposti per giorni a forti opressioni fisiche per il rilievo delle impronte digitali. Due siriani soltanto, già fermati all’aeroporto di Orio al Serio ( Bergamo), sono stati sucecssivamente liberati e sarebbero nelle condizioni di entrare in una procedura di asilo in Italia, sempre che esprimano tale volontà. Si tratta di persone che hanno congiunti in Germania, già legalmente residenti, ed il Regolamento Dublino III permette il loro trasferimento legale, ma non si fidano più di nessuno
Si attende intanto la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo sul caso Sharifi contro Italia e Grecia, dopo il ricorso presentato da profughi afghani ed iracheni nel 2009, dopo cinque anni nei quali queste persone sono state disperse dalla polizia greca e da quella turca, dopo lo sgombero violento del campo di accoglienza informale di Patrasso nel luglio del 2009. In quell’occasione la polizia distrusse i documenti dei migranti che si trovavano nel campo e ne deportò la maggior parte.
Malgrado le condanne e le denunce di molte organizzazioni umanitarie la situazione in Grecia rimane sempre drammatica, aggravata dai venti della crisi e dagli assalti nazisti delle bande di Alba Dorata, sostenute da una parte della polizia greca che simpatizza apertamente per loro. Alba Dorata è diventata intanto una formazione politica e prende di mira proprio i profughi per raccogliere consensi nella parte pià conservatrice della popolazione greca attanagliata dal disastro economico imposto dalla Troika UE.
Occorre sospendere al più presto gli accordi di riammissione stipulati nel 1999-2000 dal governo italiano con il governo greco e rispettare le decisioni dei tribunali italiani e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che hanno sospeso i trasferimenti Dublino verso la Grecia.(1)
Un accordo bilaterale che ha suscitato durissime critiche a livello internazionale e che la polizia italiana applica come se potesse prevalere sul dettato costituzionale ( artt. 10 e 24) sulle Convenzioni internazionali e con le Direttive ed i Regolamenti dell’Unione Europee. Le modalità di riammissione sommaria contrastano in particolare con il Regolamento Schengen 562 del 2006 e con il divieto di espulsioni collettive, ribadito dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Purtroppo però, in molte occasioni, si realizza una “collusione” negativa tra le forze di polizia che non formalizzano le istanze verbali di eventuali richieste di asilo, ed i migranti più spaventati che non vogliono presentare una richiesta di asilo in Italia, per non restare poi ingabbiati per due anni in questo paese, prima che una commissione gli riconosca lo status legale di asilo o di protezione. Alla fine si corre il rischio che persino siriani ed eritrei, come somali o gambiani, o potenziali richiedenti asilo di altre nazionalità, possano essere giudicati come normali “clandestini” e rimpatriati o riportati nei paesi di transito. Come è successo tante volte e come non dovrebbe più succedere se fossero fornite le informazioni legali, all’arrivo in frontiera, previste dalle Direttive europee e se le associazioni e le reti di tutela, con i loro avvocati, fossero in grado di raggiungere ed assistere i migranti rinchiusi nelle salette della POLARIA nelle zone transiti internazionali degli aeroporti italiani. Ed a Fiumicino molti migranti tentano comunque l’ingresso con documenti falsi e tentano di fuggire.
Note:
(1) L. Aleni, La politica dell’Unione Europea in materia di rimpatrio e il rispetto dei diritti fondamentali, in Dir. Un. Eur., 3/2006, p. 593. Ove si rileva che «mentre in alcuni accordi [comunitari] la clausola fa genericamente riferimento» al rispetto dei diritti umani, «in altri richiama espressamente» determinati strumenti del diritto internazionale in materia di protezione dei diritti umani: «la CEDU, la Convenzione [di Ginevra] del 1951 e il relativo Protocollo (…)» cfr. ibidem, p. 593. Pertanto, alla luce della significativa osservazione di L. Aleni, la dottrina osserva come “non appare azzardato sostenere che nell’ambito degli accordi bilaterali di riammissione costituisce un chiaro esempio di testo contenente una clausola poco “efficace” in materia di protezione dei diritti umani (specificamente: l’art. 23), l’accordo stipulato (nel 1999) tra il nostro Paese e la Grecia” (il testo dell’accordo di riammissione ITALIA-GRECIA ).