Le autorità competenti hanno il dovere di fornire ai cittadini stranieri presenti ai valichi di frontiera in entrata nel territorio nazionale idonee informazioni circa la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale: la mancata ottemperanza a tale obbligo determina l’illegittimità dei provvedimenti di respingimento e trattenimento. E’ il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha espressamente enunciato con l’ordinanza n.5926 del 25 marzo 2015 in esito alla quale ha accolto il ricorso presentato avverso il decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione emesso dal Questore di Siracusa in esecuzione del contestuale provvedimento di respingimento.
Avv. Paolo Cognini
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