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Nigeria – Essere vittima di mutilazione genitale femminile giustifica lo status di rifugiato

Tribunale di Perugia, ordinanza dell'11 agosto 2017

Con ordinanza del 11.8.2017, il Tribunale di Perugia ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadina nigeriana vittima di mutilazione genitale femminile.
Il Giudice fonda la decisione su una nota che nel maggio 2009 è stata diffusa dall’UNHCR: in essa si specifica che la MGF può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, costituisce persecuzione, tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, e si precisa che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica, ad esempio prima del matrimonio e dopo il parto.
Secondo detta nota la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi.
Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ritiene che sottoporre una donna a MGF costituisce maltrattamento contrario all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU: Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007).
Secondo l’UNHCR l’avere subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche“, in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica religione.
La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società.
La nota dell’UNHCR mette inoltre in evidenza che anche se una donna è riuscita a sottrarsi alla MGF, ovvero si rifiuta di sottoporre a tale pratica le sue figlie, ella corre il rischio concreto, anche se riesce a sfuggire alla mutilazione, di essere considerata, nel paese ove essa è praticata, un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo.

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Tribunale di Perugia, ordinanza dell’11 agosto 2017