Il Giudice nel riconoscere la protezione umanitaria al richiedente asilo proveniente dalla Casamance, Senegal, chiarisce che debbono essere considerate tutte le circostanze dove sussistono dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi:
Nel caso di specie sono:
– nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;
– la giovane età del ricorrente al momento dell’espatrio (23 anni), il quale in caso di rientro non avrebbe neppure una famiglia di riferimento;
– il ricorrente ha transitato in Libia, dove è rimasto circa tre mesi (come risulta dal Mod C3 in atti), ed è dovuto fuggire a causa dello scoppio della guerra, rischiando la propria vita in mare per venire in Italia.
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Tribunale di Lecce, ordinanza del 28 febbraio 2017