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Lavoro – Cosa fare nel caso le agenzie interinali non accettino pds umanitario?

Il quesito pervenutoci si riferisce ad una novità introdotta nel regolamento di attuazione della legge Bossi Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L). Molte agenzie non accettano di assumere lavoratori immigrati che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari perchè nello stesso non vi è scritto che è valido anche per motivi di lavoro. Ma, come ha già messo a fuoco la persona che ci ha inviato il quesito, l’articolo 14 del nuovo regolamento di attuazione prevede espressamente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e anche, se l’interessato lo ritiene, di lavoro autonomo.

L’art. 14, comma 1, lettera c) infatti recita: il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
E’ pertanto scritto nella norma di legge che il permesso di soggiorno per motivi umanitari vale anche per motivi di lavoro e, quindi, non è indispensabile che ciò sia scritto anche sul permesso stesso. Certo potrebbe essere una cosa opportuna che le questure, nello stampare i permessi di soggiorno, puntualizzassero che il permesso per motivi umanitari, in via generale, vale anche per motivi di lavoro; ciò al fine di evitare le incertezze nei rapporti con i datori di lavoro, comprese le agenzie di lavoro interinale.

In passato – fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione – non era assolutamente chiaro che gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari potessero lavorare in regola. A seconda dell’origine del permesso di soggiorno per motivi umanitari (rilasciato per raccomandazione della Commissione centrale per lo Stato di Rifugiato, piuttosto che in virtù di provvedimenti eccezionali adottati dal governo di fronte a particolari fenomeni di esodo) non era così pacifico che, in qualsiasi caso, lo stesso dovesse dar diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se possiamo dire che praticamente nella quasi totalità dei casi non vi erano problemi a questo riguardo.
Tale incertezza è stata ora superata dalla norma sopracitata del regolamento attuazione. L’unica cosa che vale la pena di considerare è che, comunque, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, trova origine in circostanze di natura eccezionale e, quindi, la convenienza per gli interessati è quella di convertire il permesso – appena possibile – da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato, per non rischiare nel futuro eventuali revoche o rifiuti di rinnovo per motivi umanitari.
Sappiamo che in occasione di ogni rinnovo del pds per motivi umanitari la questura competente valuta se sussistono ancora le condizioni per ottenere quel tipo di permesso o se, invece, è mutata la situazione (magari di guerra) nel paese di origine o, comunque, in generale, sono mutate le condizioni che avevano dato luogo a suo tempo al rilascio del permesso di soggiorno. Se questo avviene è possibile che si possa rifiutare il rinnovo, eventualmente su parere conforme della Commissione centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato. Giova pertanto precisare che nel momento in cui ci sono le possibilità e tutti i requisiti (alloggio, documenti, in particolare il possesso di un passaporto che spesso costituisce l’ostacolo nel tentativo di passaggio dal p.d.s. per motivi umanitari al p.d.s. per lavoro) è interesse dei lavoratori convertire il permesso di soggiorno.