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Nigeria – Protezione sussidiaria al richiedente vittima di ritorsioni: le sette cultiste sono paragonabili a organizzazioni criminali di stampo mafioso

Tribunale di Catania, decreto del 16 aprile 2020

La pronuncia del Tribunale di Catania, sezione immigrazione, riconosce la protezione sussidiaria al richiedente asilo della Nigeria, valutando platealmente la pericolosità delle confraternite cultiste nigeriane.

Il ricorrente venne audito la prima volta dalla Commissione di Siracusa a cui raccontò la sua storia di perseguitato dai cultisti “Black Axe” perché appartenente al gruppo cattolico “Legion of Mary” (scritto nel verbale di audizione in modo errato come “Region of Mary”).
Il Tribunale di Catania invece valutava le foto che la difesa produceva che ritraevano il ricorrente insieme al gruppo “Legion of Mary” ritenendolo credibile, e valutando come il narrato non sia stato giustamente valutato dapprima dalla Commissione di Siracusa e poi dal Tribunale di Caltanissetta in prima battuta.

Il Tribunale dopo aver ricostruito la vicenda enuncia le recentissime fonti EASO relative alla piaga del cultismo nigeriano, con sette segrete oramai riconosciute alla stregua di di associazioni criminali di stampo mafioso.

Scrive il Tribunale:

(…) Il ricorrente reiterava la richiesta di protezione internazionale evidenziando che sia innanzi la Commissione Territoriale che innanzi il Tribunale di Caltanissetta era stata erroneamente trascritta l’appartenenza del ricorrente alla associazione internazionale religiosa della Chiesa Cattolica Romana denominata “Legion of Mary”, che nel verbale di audizione e nel decreto del Tribunale di Caltanissetta viene indicata “Region of Mary”. Adduceva al riguardo la sua appartenenza a tale associazione sulla base di prove fotografiche che lo ritraggono insieme ai componenti della associazione, affermando a giustificazione della produzione postuma di tali foto che solo a seguito della richiesta del suo attuale difensore comprendeva l’importanza di tali prove documentali al fine di supportare la sua credibilità, avendo in precedenza ritenuto che erano rilevanti solo le provi documentali relativi al report della Polizia Locale del 02.04.2017 ed il video e le foto ritraenti la bottega bruciata del giugno 2016, prodotti in sede di audizione innanzi la Commissione Territoriale in data 25.09.2017.
Tuttavia, il ricorrente, diversamente da quanto evidenziato dalla Commissione nel provvedimento impugnato, ha menzionato i documenti prodotti innanzi la Commissione Territoriale nell’audizione del 25.09.2017, come indicato nel relativo verbale e, tuttavia, essi non sono stati valutati, né dalla Commissione, né dal Tribunale di Caltanissetta. Inoltre, non risulta agli atti che lo stesso sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dedotto elementi nuovi e sopravvenuti, concernenti la sua appartenenza alla associazione religiosa “Legion of Mary”, nonché il peggioramento delle condizioni sociali e politiche del Paese d’origine, ed il livello di integrazione sociale nello Stato ospitante derivante dal tempo trascorso e dallo svolgimento di attività lavorativa.deve rilevarsi che il ricorrente aveva dichiarato, in estrema sintesi, davanti alla Commissione, che avrebbe lasciato il Suo Paese, la Nigeria, per sfuggire alle minacce di morte perpetrate nei suoi confronti dalla setta “Black Axe”, i cui membri volevano eliminarlo per aver convertito un suo amico, che poi scoprì essere membro di tale setta, nell’ambito della sua attività di proselitismo per un’associazione religiosa cristiana. Egli aveva fatto una denuncia alla Polizia locale il 05.11.2013, come documentato in atti, dopo essere stato vittima di una aggressione. A tal uopo mostrava una cicatrice sul polso. Ma il 22.01.2014, i membri di questa setta avevano ucciso questo ragazzo, perché a causa della conversione non voleva più far parte della setta e seppe che lo stavano cercando. Così nel febbraio del 2014, fuggiva dalla Nigeria e arrivava in Italia il 25.04.2014. In Italia, dopo averlo soccorso, lo rimpatriavano in Nigeria, ove rimaneva ospitato da un amico a Lagos. Quando, l’amico lasciò la città, non sapendo dove andare, ritornò a Benin City, ma i membri di questa setta, seppero del suo ritorno ed incendiarono la bottega ove lavorava, come da foto prodotte. Così, lasciò la Nigeria per la seconda volta il 21.07.2016.
Nella specie, in sede di domanda reiterata ha addotto nuovi elementi, anche con riguardo alle fonti di prova prodotti, che rilevano sotto il profilo della credibilità del racconto, in quanto prova la sua appartenenza a tale associazione religiosa che è presente nel Paese d’origine e svolge attività di proselitismo e conversione alla religione cristiana.Sicché, deve di conseguenza ritenersi che alla luce di tali nuovi elementi probatori debba positivamente rivalutarsi la credibilità del ricorrente che ritenendo all’epoca sufficienti i documenti in precedenza prodotti, peraltro, nemmeno valutati, ha potuto in questa sede supportare la sua richiesta di nuove fonti di prova superando le incongruenze che erano state sottolineate dalla Commissione prima e dal Tribunale di Caltanissetta poi, e potendo così adempiere esaustivamente al dovere di allegazione imposti dalla disciplina in materia, alla luce dei principi giurisprudenziali e normativi sopra richiamati.

Tale valutazione viene rafforzata dalle fonti internazionali sul Paese d’origine, che evidenziano l’aggravarsi dell’attuale situazione politica e sociale sotto il profilo della pericolosità di tali sette, che sono particolarmente attive nel Paese di origine del ricorrente, Edo State, e pongono in essere attività criminali di vario tipo e di particolare efferatezza, senza che le Autorità locali riescano a garantire adeguata protezione. (…)
In particolare, la natura violenta e le attività criminali del gruppo Black Axe sono largamente comprovate (si veda, UK Home Office: Country Background Note Nigeria, January 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2022814/Nigeria_-_Background_-_CPIN_-_v2.0 January_2020 gov.uk.pdf).
Inoltre, “… I culti degli studenti si impegnano, secondo fonti OFPRA, in diversi criminali attività come uccisioni, traffico di esseri umani, traffico di stupefacenti, contrabbando, estorsioni e reti di prostituzione. La loro violenza si estende all’università campus e azioni come rapina a mano armata, omicidio, rapimento, il gangsterismo, spesso commesso da sette, pone problemi sociali e di sicurezza per l’intera nazione. “. Il rapporto Nigeria Watch 2018 sulla violenza in Nigeria ha osservato: ‘Il cultismo è un’altra importante forma di violenza che ha causato la morte di 446 persone in 153 eventi letali nel 2018. Tra i 24 stati colpiti e il FCT [Territorio della Capitale Federale], Rivers e Lagos hanno registrato il massimo numero di vittime con, rispettivamente, 70 e 49 persone uccise durante il periodo in studio. Eppure il numero relativo di morti per cultismo per 100.000 popolazioni hanno posizionato lo stato di Bayelsa sopra gli altri, seguito da Rivers, Edo e Delta. Ciò conferma che le persone nel Delta del Niger sono le più esposte all’essere uccisi in attacchi di culto che in altre regioni della Nigeria.’ (si veda, EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance: Nigeria; Guidance note and common analysis, February 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2004112/Country_Guidance_Nigeria_2019).

Sicchè, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio, in via assorbente, che la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria meriti accoglimento, in quanto appare evidente che un ritorno dell’odierno ricorrente in tale contesto lo potrebbe esporre ad una seria minaccia per la propria vita e comunque ad essere oggetto di maltrattamenti e torture, in relazione anche alla situazione socio-politica attuale ivi esistente“.

– Scarica il decreto
Tribunale di Catania, decreto del 16 aprile 2020