Un provvedimento del Tribunale di Trieste in materia di trattenimento al CPR.
Il giudice non ha convalidato il trattenimento perché: “non sussistono fondate ragioni di trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett.c del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015 posto che la condotta antisociale si è manifestata nella minore età senza seguiti recenti che l’accusa di stupro ex 609 c.p. (reato asseritamente commesso il 24.7.18) risulta ad oggi indimostrata, tenuto conto della richiesta di rinvio a giudizio per calunnia ai danni del … datata 13.5.19 (vd. doc. in atti); che le condanne per rapina e furto sono relative a fatti risalenti avvenuti 10 ed 8 anni prima e che il soggetto ha un nucleo familiare (fratelli) residente in Italia“.
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Tribunale di Trieste, decreto del 10 settembre 2020