La Corte di Cassazione si esprime nuovamente sulla necessaria valutazione comparativa tra la odierna situazione del richiedente in Italia, e quindi del suo livello di integrazione, e le condizioni di vita nel paese di origine.
In questo caso, che riguarda un cittadino nigeriano a cui la Corte d’Appello di Venezia non ha riconosciuto alcuna forma di protezione né il permesso di soggiorno umanitario, la Cassazione valorizza l’alto livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, che i giudizi precedenti erroneamente non avevano minimamente tenuto in considerazione.
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 15019 del 28 maggio 2021