Il ricorso è stato considerato manifestamente fondato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale di Milano sia venuto meno all’obbligo di audizione del ricorrente (cittadino del Mali) nelle ipotesi relative alla necessità di “acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente”.
E ciò con maggiore evidenza nel caso – come quello esaminato – nel quale il richiedente (cittadino maliano) aveva richiesto tale audizione con riferimento alla questione già prospettata innanzi ai giudici di merito dell’esistenza di un conflitto armato il cui perimetro di diffusione si stava allargando dalle regioni del nord del paese ad altre importanti porzioni del territorio nazionale, dovendosi ritenere imprescindibile, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso presentato nella fase di merito del giudizio, accertare l’effettiva area di provenienza del richiedente, per lo meno tramite il necessario interrogatorio di quest’ultimo nella fase giudiziale.
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Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione ed il commento.
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