Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Status di rifugiata per l’appartenenza al gruppo sociale individuabile nei “parenti stretti di appartenenti alle forze dell’ordine”

Tribunale di Venezia, decreto del 17 gennaio 2022

Photo by Viktor Hanacek

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna proveniente da El Salvador per la sussistenza del rischio di subire persecuzioni per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale individuabile nei “parenti stretti di appartenenti alle Forze dell’Ordine” impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata salvadoregna. Il Tribunale, dopo una nuova audizione della richiedente asilo ed esaminati gli elementi probatori offerti, ha accertato la credibilità dei fatti dedotti dalla donna e la concretezza del pericolo di violenze e persecuzioni derivante dalle minacce subite dai pandillerosrese oggettivamente credibili dalla residenza in una regione particolarmente infestata dalla criminalità organizzata e rafforzate dalla circostanza che la richiedente asilo era inserita in una rete di persone che, per i rapporti familiari che ne conseguivano, la rendeva particolarmente vulnerabile”.

Nel Decreto in commento il Tribunale di Venezia ha dato atto del processo logico giuridico che, in applicazione dell’art. 3 d.lgs. 251/2007 ha guidato il giudizio di credibilità: “A giudizio di questo Collegio il narrato della ricorrente appare attendibile in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, non appare privo di quelle caratteristiche di precisione, logicità e completezza necessari alla luce dei criteri valutativi citati e di quelli comunque enucleati dalle ordinanze della Suprema Corte e delle Corti Internazionali. […] Il narrato della richiedente asilo, a differenza delle valutazioni rese dalla Commissione Territoriale, appare sufficientemente dettagliato e logico, ricco di particolari che appare difficile ritenere che possano essere inventati o frutto di informazioni apprese da altri (p. es., il tipo di fucile in dotazione al coniuge, il tipo di servizio da lui svolto, i posti e le caserme in cui svolgeva la propria attività), coerente anche negli sviluppi logici e nella cronologia narrata, ed anche estrinsecamente credibile con riferimento alla situazione della criminalità organizzata nel Salvador”.

Accertata la credibilità intrinseca dei fatti, per la logicità e la completezza del narrato, e la credibilità estrinseca dei timori espressi in quanto coerenti al contesto salvadoregno, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore della ricorrente nonostante il rapporto con il marito, persona direttamente minacciata e perseguitata: “I fatti emersi in corso di causa appaiono integrare i presupposti indicati dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; la ricorrente ha segnalato una situazione problematica tale da configurare timore di subire pregiudizio per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, quello che contraddistingue i parenti stretti di appartenenti alle Forze dell’Ordine operanti in zone dove è più pregnante la presenza delle gang criminali.

Né tale persecuzione può ritenersi non più attuale per la circostanza che il marito della ricorrente, come dalla stessa esposto, ha intrapreso una relazione con un’altra donna. Un simile fatto non vale a recidere l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale e ad escludere che la ricorrente sia sempre percepita come moglie di un militare, soggetta a ritorsioni anche con riferimento ai figli, di giovane età, che continuerebbero ad essere identificati come figli di un appartenente alle Forze dell’ordine e, quindi, ad un’entità contraria a quella dei panderilleros , e, per ciò solo, in pericolo . Va ricordato, inoltre, che altri familiari della ricorrente, tra cui il fratello, appartengono alle Forze dell’Ordine e ciò rafforzerebbe il pericolo di ritorsioni per sé ed i propri figli.

E’ necessario, comunque, precisare che il riconoscimento dello status di rifugiato non consegue automaticamente al rapporto di coniugio con un appartenente alle Forze Armate del Salvador ma deriva dalle minacce specifiche ed individualizzate nei confronti di chi ricopriva tale rapporto, veicolate dal marito, rese oggettivamente credibili dalla residenza in una regione particolarmente infestata dalla criminalità organizzata e rafforzate dalla circostanza che la richiedente asilo era inserita in una rete di persone che, per i rapporti familiari che ne conseguivano, la rendeva particolarmente vulnerabile. Di conseguenza, in relazione ai motivi specifici di rischio che devono giustificare la protezione maggiore, la situazione della ricorrente integra un concreto fumus persecutionis rilevante ai sensi dell’art. 2 lett. g) D. Lgs. n. 251/2007 ed il ricorso deve essere, pertanto, accolto sotto questo primo profilo.”

* Per scaricare il decreto crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’Avv. Nicola Datena per la segnalazione e il commento.


Vedi le sentenze