La vicenda riguarda un cittadino del Bangladesh, distretto di Feni, fuggito in giovanissima età dal proprio Paese per far fronte, tra le altre cose, ai debiti contratti dalla propria famiglia. Il ricorrente, difatti, abbandonato il Paese nel 2012, cominciava un viaggio durato sette anni, attraversando tra l’altro anche la rotta balcanica, per giungere in Italia nel 2019.
Tenuto conto di tutto ciò, il Tribunale “considerato il livello di inserimento raggiunto ed il lungo periodo di lontananza dal paese di origine; dopo avere lavorato lungamente come ambulante, egli è stato assunto come lavapiatti presso un esercizio di ristorazione, e provvede costantemente ad inviare denaro ai familiari (si vedano il modello UNILAV e le numerose ricevute di rimesse di denaro in patria); alla luce dell’inserimento lavorativo conseguito e della condizione di autonomia raggiunta” riconosceva al ricorrente la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 “come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.“
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Si ringrazia Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione ed il commento.
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