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Ucraina – Protezione sussidiaria alla richiedente derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato

Tribunale di Genova, decreto del 22 aprile 2022

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Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 ad una cittadina ucraina.

La motivazione del Tribunale è molto argomentata e si focalizza sui recenti avvenimenti, dal giorno in cui le truppe russe hanno invaso il Paese. Da notare che è stato lo stesso Pm a richiedere la concessione della protezione sussidiaria poiché, “se le ragioni della migrazione al momento della presentazione della domanda, erano, per onesta ammissione della richiedente, esclusivamente economiche, attualmente, visto il conflitto armato in Ucraina, deve essere concessa la protezione sussidiaria in quanto la ricorrente, in caso di rimpatrio, subirebbe la minaccia grave ed individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale“.

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Si ringrazia l’Avv. Elena Fiorini per la segnalazione.


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