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Protezione speciale – In fase di conversione del PdS umanitario la questura deve valutare tutti gli elementi ai fini della tutela del richiedente

Tribunale di Roma, decreto del 2 maggio 2022

Il tribunale di Roma riconosce la protezione speciale ad un cittadino gambiano nell’ambito di una procedura di rinnovo del permesso per protezione umanitaria (inizio 2018). La sua istanza era stata ritenuta irricevibile nella parte relativa alla conversione del permesso da umanitaria a lavoro perché la comunicazione Unilav prodotta durante la procedura faceva riferimento ad una azienda dichiarata fallita, circostanza non conosciuta dal ricorrente.

La questura veniva quindi sollecitata ad esprimersi sulla sussistenza dei requisiti per la protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 a seguito dell’entrata in vigore del decreto Lamorgese e dato che nel provvedimento in questione non c’era alcun riferimento alla questione. Tale richiesta, fatta sulla base dell’art. 5 co. 9 TUI, veniva a sua volta dichiarata irricevibile e il relativo provvedimento è stato impugnato.

Il Tribunale ha accolto il ricorso e la decisione è interessante perché:

  • contiene una chiara e precisa ricostruzione della giurisprudenza soprattutto internazionale sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU);
  • riconosce l’obbligo della questura di valutare tutti gli elementi per rilascio pds ex art. 5 co. 9 TUI;
  • specifica che anche una eventuale rinuncia alla protezione speciale non preclude la possibilità di chiedere di nuovo, all’interno dello stesso procedimento, che vengano esaminati presupposti di tale forma di protezione.

Il caso era stato seguito anche da Martina Gancitano, che ringrazio.

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Si ringrazia l’avv. Lucia Gennari per la segnalazione e il commento.