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Conversione da studio a lavoro autonomo – Illegittimo il diniego sulla base della mancanza di un reddito pregresso.

Necessario valutare la prospettiva futura in particolare in sede di primo rilascio

Con la sentenza in oggetto il Tar Piemonte ha censurato il provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro autonomo emesso dalla Prefettura di Torino sull base della mancanza di un reddito pregresso superiore alla soglia minima prevista per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

Il giudice amministrativo, oltre a rilevare la violazione dell’art 10 bis della legge 241/90 da parte della prefettura, per non aver quest’ultima tenuto conto dei rilievi proposti dall’interessato dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, ha rilevato che “ai fini del rinnovo (o conversione) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento, rappresenta un termine di raffronto utile e ragionevole di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un “paniere” di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche reddituali) dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo o di studi pregresso; per cui mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso é subordinato all’esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale. Viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso.”

Sentenza del Tar Piemonte n. 1292 del 13 dicembre 2011