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Cassazione: la situazione interna del Mali è soggetta a variazioni e va accertata all’attualità e non alla data della domanda di protezione internazionale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21225 del 2 ottobre 2020

Secondo la Suprema Corte di Cassazione “(…) il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (nn. 9230/20 e 13897/19).

Nella specie tale accertamento istruttorio è mancato, poiché la Corte d’appello ligure si è limitata a disattendere il riferimento operato dalla difesa dell’appellante ad un report EASO sul Mali; per poi affermare, senza tuttavia, dimostrare mercé l’indicazione di fonti alternative qualificate, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, D.Lgs n.25/08, che la zona di provenienza del richiedente non risultava coinvolta in alcun conflitto.

Né rileva, infine, la circostanza che, stando a quanto accertato dalla Corte d’appello (v. pagina 7 sentenza impugnata), lo stesso richiedente avrebbe dichiarato che nella sua regione di provenienza non vi era in atto alcun conflitto armato. In disparte l’indisponibilità del relativo dato fattuale in un procedimento informato all’officiosità dell’iniziativa istruttoria, è sufficiente rilevare che la situazione interna del Paese d’origine del richiedente la protezione è soggetta a variazioni e va accertata all’attualità (cfr. 28990/18), e non alla data della domanda o dell’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato d’accoglienza”.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 21225 del 2 ottobre 2020

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