Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2005

Flussi d'ingresso 2005

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell’immigrazione

Prot. n. Serv/15/SDG IMM/ 05

Allegati: 1

CIRCOLARE N. 2/2005

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro – Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti
Roma
Al Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Roma
Al Ministero delle politiche agricole e forestali-Gabinetto del Ministro
Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma

Oggetto: Disposizioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005”.

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei Conti l’ allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (allegato1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005.
Il DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del DPCM 20.4.2004, l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l’utilizzo delle quote del 2004, collocato all’interno dell’applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari – S.I.L.E.N.) – messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet (http://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

Il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

L’inoltro della richiesta di autorizzazione è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l’orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l’orario di invio, l’utente interessato ha l’onere di richiedere che l’indicazione dell’orario –da esprimere necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all’accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l’orario di spedizione, affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell’interessato e alla sua presenza, l’annotazione manuale.
L’inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l’invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

Si raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e l’inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalità alla procedura. Tale inserimento dovrà contenere, oltre ai dati in precedenza già richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l’indicazione della relativa partita i.v.a. o codice fiscale.

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità alla richiamata circolare n. 14/2004.

L’autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, l’autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
IL DIRETTORE GENERALE

Dr.Giuseppe Maurizio Silveri

(neocom 2/05)

ALLEGATO 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, contestualmente al presente decreto viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l’anno 2005;

Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004, con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del “Trattato di adesione”, di non applicare, per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in applicazione del principio di “preferenza comunitaria” sancito dal predetto “Trattato di adesione”, le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia, è necessario ed urgente consentire l’ingresso, per il 2005, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non stagionale:

D E C R E T A:

Art.1

Per l’anno 2005 è ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea di seguito indicati : Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all’articolo 1 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232