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Cittadinanza italiana – Anche al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni del paese di origine con firma autenticata

Tribunale di Roma, sentenza n. 21785 del 13 novembre 2019

Una interessante sentenza del Tribunale civile di Roma con la quale il giudice riconosce alla ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, l’esenzione dalla produzione del certificato di nascita e del casellario giudiziario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Nonostante la circolare k.60.1. del 23 dicembre 1994 esenti solo i rifugiati dalla produzione della documentazione che richieda un intervento delle autorità del paese di origine, il giudice riconosce che in caso di pericolo e rischio per la propria incolumità personale, anche al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni con firma autenticata, in luogo dei certificati provenienti dal paese di origine.

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Tribunale di Roma, sentenza n. 21785 del 13 novembre 2019