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L’approvazione entro il 2009? Riflessioni sulle nuove norme.

Commento al testo di legge delega in materia di immigrazione

a cura dell' Avv. Marco Paggi

La notizia di questi giorni in merito ad una prossima legge sull’immigrazione si può dire che è una mezza notizia. L’approvazione del testo di legge delega è datato 24 aprile ma la modifica della normativa in materia di immigrazione era annunciata da mesi.
Al disegno di legge approvato il 24 aprile, sarebbe dovuto seguire la disponibilità effettiva del testo ufficiale che ancora non c’è. Sui vari siti internet circola un testo ma non si tratta di quello ufficiale.
Testo ufficiale che, prima di passare alle Camere, dovrà essere presentato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, da esprimere entro 20 giorni dal ricevimento.
Va ricordato che non si tratta dello schema di una legge organica (il testo disponibile non è costituito da articoli di norma che andranno a sostituire quelli vigenti) ma si tratta invece di una serie di dichiarazioni dal contenuto – in alcuni punti – piuttosto vago.

Cosa significa schema di disegno di legge delega?
Il governo propone al Parlamento di approvare una legge delega ovvero una legge che sulla base di principi generali darà delega al governo affinché provveda – entro un anno – a formulare un testo di legge vera e propria, definendo in dettaglio quello che ora è annunciato solo in modo vago.

Questo modo di operare suscita preoccupazione per almeno due ordini di motivi.

– Il primo punto è che nel momento in cui si chiede l’autorizzazione di fare una legge – ora definita solo per principi generali – nessuno potrà sapere come questi principi saranno tradotti nella pratica. Chi da tempo si occupa di questi problemi sa molto bene che un conto è proclamare un principio mentre altra cosa è vedere quel principio come concretamente viene trasferito nella legislazione. Sappiamo che nella formulazione delle norme di legge è sufficiente sostituire una parola o cambiare una virgola perché il senso di una norma cambi radicalmente, soprattutto per complicare o restringere la sua applicazione.
Come si possono cambiare il senso delle norme. L’esempio del regolamento di attuazione.
E’ successo in diverse occasioni che, attraverso il regolamento di attuazione che avrebbero dovuto attuare le norme di legge, i vari ministeri abbiano proceduto all’introduzione di nuove restrizioni e limiti.
L’esempio macroscopico, sotto gli occhi di tutti, è quello che riguarda il contratto di soggiorno.
Secondo la stessa legge Bossi Fini, il contratto di soggiorno era previsto unicamente per l’ingresso dall’estero, per chi ancora non era presente in Italia. Successivamente, il regolamento di attuazione ha completamente inventato l’obbligo generale – per tutti coloro già regolarmente soggiornanti in Italia – di stipulare un contratto di soggiorno ogni volta che si deve cambiare lavoro. E questo come condizione per poter rinnovare il permesso di soggiorno. La differenza come si vede è enorme, eppure questo è avvenuto attraverso il regolamento di attuazione che nella realtà avrebbe semplicemente dovuto attuare la legge.

– Il secondo punto è inerente l’iter parlamentare.
Nella strutturazione dello schema di legge delega si prevede un percorso creativo in tre fasi, che porterà – se tutto va bene e nel frattempo non cade il governo – all’approvazione del disegno di legge delega non prima dell’inizio del 2008, per poi attendere il testo normativo. Questo significa parlare dell’anno 2009. Intanto la legge Bossi Fini resta in vigore a tutti gli effetti fino al 2009, come se fino ad oggi non ci fossero problemi che andrebbero risolti con estrema urgenza, magari attraverso un semplice e veloce decreto legge.
Esempio pratico – Se nello schema di legge delega si prevede al soppressione del contratto di soggiorno perché non serve a nulla ed è controproducente, non si capisce perché si deve attendere questo improbabile iter parlamentare. Perché non sopprimerlo subito?

Sembra che più che l’effettiva preoccupazione di cambiare legislazione ci sia l’intenzione di spostare in avanti il reale dibattito che una normativa più adeguata in materia di immigrazione dovrebbe avere. Sembra più una politica di immagine che una politica di effettivo governo del fenomeno.
Indipendentemente dai contenuti e dalle vere intenzioni, quello che appare come un esigenza immediata – che tutte le forze politiche dovrebbero sentire come un bisogno – è di presentare subito un iter di modifica della legislazione. Non si comprende perché si deve sottoporre ad un dibattito parlamentare la semplice elaborazione di criteri astratti che poi, sostanzialmente, dovrebbero assegnare al governo una sorta di delega in bianco, quando con la stessa fatica sarebbe possibile fare un unico sforzo: adottare direttamente una modifica organica.

. ascolta l’introduzione (9.58 m.)

Il contenuto della legge delega

Commentiamo il testo del disegno di legge delega, riservandoci ulteriori approfondimenti quando sarà disponibile il testo ufficiale.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi”.
Questi criteri direttivi da una carattere vago, secondo l’art. 76 della Costituzione dovrebbero essere molto più precisi perché poi il governo possa avvalersi di una delega da parte del Parlamento.

1. Revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro”.
In realtà già oggi, nella legislazione vigente, è previsto che il governo adotti un provvedimento di carattere programmatico su base triennale. Quindi si tratta di un maquillage più che di un cambiamento sostanziale. Dal 1998 in poi, è sempre stato possibile per il governo modificare in corso d’opera il decreto flussi ovvero emanare più decreti nel corso dell’anno, come appunto è successo nel 2006. Non ci sono ami stati ostacoli nell’adozione di aggiustamenti per le quote annuali, quindi riteniamo che questa parte riguardi una modifica di immagine.
. ascolta (1.17 m.)

2. Partecipazione alle procedure dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati.”
Questa “partecipazione” è già prevista dalla normativa vigente che prevede espressamente la “consultazione” dei medesimi enti. Non è chiaro perché se ci si riferisce ad una mera consultazione – senza potere vincolante – basta mantenere inalterata la normativa vigente, mentre invece se si prevede di attribuire agli enti un potere vincolante allora il termine partecipazione è quantomeno ambiguo, perché tradotto in termini giuridici altro non è che la consultazione già nota. In sostanza, si sta ad ascoltare tutti quanti e poi si fa quello che si vuole…
. ascolta (1.21 m.)

3. “In relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione dell’adeguamento annuale delle quote, la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota.”
In pratica il decreto flussi, in corso d’opera, può essere implementato di nuove quote, tenuto conto delle domande presentate. Ma questo è già previsto dalla legge vigente.
. ascolta (41 sec.)

4. Previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l’incontro della domanda e dell’offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalità pregresse”.
Si continua ad insistere su questa teorica possibilità di incontro a distanza tra domanda e offerta di lavoro, sempre sul presupposto che si possa assumere regolarmente una persona quando si trova ancora nel suo paese, senza averla ne vista ne conosciuta. Anche questa possibilità è già prevista dalla normativa vigente e tutti sanno che ai datori di lavoro non interessa questo tipo di assunzione a distanza. E il governo non lo vuole capire. Ora, si fa finta di scoprire questa possibilità persistendo nel voler ignorare che questo strumento è già previsto dalla legge e che non è mai interessato a nessuno.
. ascolta (36 sec.)

5. Istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro.”
Anche le famose liste di collocamento all’estero sono già presenti nella legge vigente. L’unica novità è che non dovrebbero essere istituite presso i consolati italiani ma da parte di organizzazioni (anche non governative) con le quali l’Italia può stipulare convenzioni per la loro gestione. Al di là del fatto che queste liste avranno un costo, il problema “sta nel manico” ovvero questo tipo di liste – che siano gestite dai consolati o da altri organismi – non sono appetibili. Ne per gli immigrati ne per i datori di lavoro, per il problema spiegato precedentemente.
. ascolta (3.40 m.)

6. “Definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell’ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale”.

Pochi giorni fa è stata approvata dal governo la “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”. E’ importante notare come già nella definizione dei termini per la riforma di legge (per il momento astratti), comunque l’iscrizione alle liste dovrebbe comportare un iter procedurale piuttosto pesante. Sembra ci sia l’intenzione di creare più barriere e filtri estenuanti, con dei costi che non andranno certo a beneficio degli immigrati. Tutti sanno che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro si svolge direttamente sul territorio italiano e non certo all’estero.
. ascolta (1.38 m.)

7. “Istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro”.
Anche questa è una non novità nel senso che è già prevista dalla legge vigente.

8. “Previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale, che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Si tratta della cosiddetta autosponsorizzazione. Dato senz’altro positivo – perlomeno nei caratteri generali del testo della legge delega –, frutto delle forti pressioni da parte delle associazioni che si occupano di tutela degli immigrati. Il governo ha reintrodotto nell’ordinamento italiano un sistema simile a quello originariamente previsto dall’art. 23 della legge Turco Napoletano.

Durante un dibattito trasmesso qualche sera fa in televisione proprio sulla nuova legge, esponenti del governo non hanno mancato di rassicurare tutti preannunciando la piena disponibilità a rivedere alcuni punti della normativa. Si teme che i primi aspetti a cui verrà messo mano siano proprio quelli più qualificanti dal punto di vista dell’efficacia delle norme. Va ricordato che nel breve tempo in cui in Italia è stato possibile utilizzare il sistema dello sponsor (sia pure attraverso poche quote messe a disposizione) ha funzionato!
Le persone arrivate in virtù di questa garanzia si sono inserite nel mercato del lavoro, al punto tale che questo tipo di procedura di ingresso dall’estero è stata utilizzata prevalentemente dai datori di lavoro. Infatti si trattava di una procedura più semplice e rapida a confronto con quella contorta e lunga dei flussi annuali, con la richiesta di autorizzazione di assunzione dall’estero.
. ascolta (5 m.)

9. “Agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i paesi d’origine” attraverso – tra i vari punti – a incentivare il ricorso a strumenti legali.
Di per sé non è certo un dato negativo anche se, gli stranieri, conoscono già il modo più economico per mandare i soldi alle proprie famiglie. La sensazione è che queste misure siano volte a controllare questi flussi di denaro, magari far fare maggiori affari alle banche, rendendo illegale la possibilità di mandare soldi a casa attraverso sistemi magari più casalinghi ma più affidabili dal punto di vista degli immigrati. Questo anche per evitare il rischio di taglieggiamenti delle rimesse anche da parte delle autorità del paese d’origine.
. ascolta (15 sec.)

10. “Impiego dei cittadini stranieri quali esperti in attività di cooperazione allo sviluppo…”
si tratta di operatori che dovrebbero essere impiegati per alimentare i settori produttivi nei paesi d’origine con l’esperienza acquisita in Italia, con la garanzia di mantenere in Italia lo status di soggiornante regolare. Questa misura concerne più con la cooperazione allo sviluppo che con le politiche di immigrazione ma in sé non appare negativa, salvo vedere nella pratica come sarà attuata.
. ascolta (42 sec.)

11. “Semplificare delle procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale”.
Non si tratta certo di una rivoluzione ma più di una razionalizzazione delle norme e dei requisiti per il rilascio dei visti di ingresso, in base ai vincoli derivanti dagli accordi di Schengen. In particolare si prevede di introdurre l’obbligo di motivazione del provvedimento che rifiuta il visto, per tutte le tipologie di visti, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che permette di rifiutare il visto per turismo, quello più numeroso, senza alcuna motivazione e senza l’adozione di un provvedimento formale. Questo in palese contraddizione con i principi generali previsti dalla nostra legislazione, in modo particolare in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
. ascolta (1.32 m.)

12. “Semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori…”
Abbiamo già detto che il contratto di soggiorno si potrebbe eliminare subito, semplicemente modificando il regolamento di attuazione. Per il resto, si tratta di una previsione molto generica. Sono anni che si propone di attribuire direttamente ai comuni la competenza in materia di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno, ma invece di introdurre una previsione precisa su come si penserebbe di semplificare queste procedure si introduce una previsione astratta, che accontenta tutti e nessuno e lascia mano libera a chi dovrà veramente scrivere la legge delega.

. ascolta (1.20 m.)

13. Allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo…”
Ecco un elemento di maggiore concretezza ed apprezzabile. Da questo punto di vista il contenuto della previsione, per quanto astratta sembra chiaro nella redazione. Si prevede di tornare al meccanismo di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno secondo la durata che era stabilita dalla vecchia legge Martelli del 1990, che prevedeva che al momento del rinnovo – a fronte della constatata attività lavorativa regolare e della condotta regolare – di rinnovare il permesso di soggiorno con una durata doppia rispetto a quella del primo rilascio. Questo aveva prodotto un risultato estremamente pratico: la riduzione del flusso e della frequenza di persone in questura, consentendo lo smaltimento delle pratiche in tempi umanamente più accettabili.
. ascolta (1.14 m.)

14. “Previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
Questo significa che si prevede di chiarire che lo straniero, durante la fase di attesa – ora molto lunga – del rinnovo del permesso di soggiorno, conserva tutti i diritti insiti al permesso in corso di rinnovo. Questo era già stato precisato da due direttive del Ministro dell’Interno. La direttiva del 5 agosto 2006 e quella del 21 febbraio 2007. Purtroppo accade che buona parte degli uffici pubblici e amministrazioni locali, Asl e perfino Centri per l’Impiego ignorano il contenuto prezioso di queste direttive. Allora, il problema vero, non è quello di fare una legge che ripeta le stesse cose, ma quello di farle applicare e far rispettare le direttive che già ci sono. Questo è un problema che, volendo, il governo potrebbe risolvere ottenere subito, senza alcuna autorizzazione o delega parlamentare.
. ascolta (1.35 m.)

15. “Estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno…”
Si ritorna alla versione originaria della legge Turco Napoletano.

15 bis. “…con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro.”
Potrebbe sembrare una sorta di possibilità di regolarizzazione permanente ma niente di radicalmente innovativo. Semplicemente, chi è già stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno 18 mesi ed abbia perso il permesso a seguito di prolungata disoccupazione, si prevede la possibilità di regolarizzare la persona quindi di assegnare nuovamente, rimanendo in Italia, un permesso di soggiorno. Questo nel caso in cui vi sia una formale assunzione regolare da parte di un datore di lavoro. Questa misura – se attuata – sicuramente potrebbe consentire una riduzione della produzione di clandestini e dei costi burocratici che poi conseguono alla entrata in clandestinità degli immigrati. Costa molto meno consentire alle persone che trovano, sia pure tardivamente, un lavoro regolare e consentire loro di vivere regolarmente, piuttosto che produrre lavoro nero e costi incalcolabili per l’esecuzione di provvedimenti di espulsione, con un tasso di riuscita – peraltro – molto scarso, come dimostra anche la recente relazione della Commissione De Mistura sui CPT.
. ascolta (3.22 m.)

16. “Revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore del titolare del permesso compatibilmente con la normativa comunitaria”.

Chissà se il richiedente asilo che “dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile” dovrà studiare la Carta dei valori e sottoporsi ad un esame…Comunque, si tratta di una formulazione molto vaga.
Va ricordato che il testo vigente della legge prevede all’art. 5, comma 6 una generale facoltà del questore di rilasciare – a chi non ha mai avuto un permesso di soggiorno o è da definirsi comunque irregolare – un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nei casi in cui si tratti di prendere utilmente in considerazione diritti fondamentali della persona, tutelati a livello costituzionale. In altre parole, il potere discrezionale di rilasciare in casi che non sono regolati dalla legge, un permesso di soggiorno per motivi umanitari rinnovabile e valido per lavoro esiste già, ma questo potere discrezionale è esercitato con notevole parsimonia.
Forse la possibilità di spostare questo potere discrezionale dal questore al Prefetto e di prevedere che si possa esprimere a riguardo il Consiglio territoriale sull’immigrazione potrebbe rendere un po’ meno raro questo tipo di permesso. Si dovrà attendere quale sarà l’esito dell’iter parlamentare e delle ulteriori puntualizzazioni e restrizioni che verranno introdotte in sede di misura definitiva, una volta approvata la legge delega.
. ascolta (1.47 m.)

17. “Previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale – diverso da un permesso di soggiorno per lavoro – in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche”.
Questa proposta è dedicata alla possibilità di consentire, per fare un esempio, ad uno straniero in possesso di permesso per motivi religiosi di svolgere attività lavorativa, oppure per chi ha un permesso per motivi di giustizia e in attesa del processo, di svolgere nel frattempo attività lavorativa. Si tratta di una soluzione di buon senso poiché, qualora le persone siano legittimate a rimanere sul territorio italiano, non si capisce perché si debba pensare che non abbiano bisogno di risorse economiche per vivere. Se impossibilitati a lavorare regolarmente, possiamo immaginare che siano costretti a lavorare in nero. La proposta è senz’altro interessante e si auspica che sia mantenuta nell’iter legislativo.
. ascolta (1.31 m.)

18. “Prevedere l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Si tratta senz’altro di un elemento molto interessante e qualificante della legge.
Chi è regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni e possiede i requisiti per il rilascio di questo tipo di permesso, dovrebbe poter votare oppure essere votato alle elezioni amministrative. Va ricordato che questo punto era stato uno degli elementi qualificanti della legge Turco Napoletano ma, durante l’iter parlamentar, per sospetti dubbi di legittimità costituzionale della norma (ritenendo che prima si sarebbe dovuta modificare la Costituzione e solo poi si sarebbe potuta fare una norma lecita che desse il voto amministrativo agli stranieri), questa parte venne stracciata dal disegno di legge. Infatti la legge Turco-Napolitano passò senza la norma sul voto amministrativo.
Il timore che anche in questa tornata di iter parlamentare ci possa essere una sorte analoga è più che legittimo.
. ascolta (1.42 m.)

19. “Previsione di programmi di rimpatrio volontario, differenziazione della durata del divieto di reingresso, rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, revisione delle modalità di allontanamento…”
Si tratta di una serie di misure che dovrebbero semplificare e rendere più umanitarie le espulsioni, privilegiando il rimpatrio volontario e quindi misure di sostegno a chi coopera nell’allontanamento dal territorio italiano, differenziando la durata del divieto di reingresso per gli stranieri a seconda della gravità della condotta e del grado di cooperazione all’esecuzione dell’espulsione che questi possono fornire. Inoltre si prevede di rimodellare le sanzioni correlate alla presenza irregolare sul territorio italiano o alla inottemperanza al provvedimento di espulsione. Tra l’altro, in una parte di questo disegno di legge si dichiara – in modo sempre generico – la volontà di superare il cosiddetto diritto penale speciale per gli stranieri, uniformando le norme sanzionatorie anche in materia d’immigrazione ai principi generali stabiliti dal codice penale e dalla legislazione penale.
Sono dichiarazione astratte, da politici, che francamente dal punto di vista giuridico sembrano poco adatte a legittimare una vera e propria delega legislativa rispettosa della Costituzione. Come minimo nell’ambito dell’iter parlamentare, queste previsioni dovrebbero essere ulteriormente circostanziate per passare e resistere ad un eventuale vaglio di legittimità costituzionale della legge delega, ma non è da escludere che anche questo possibile ostacolo faccia parte in qualche modo delle riserve mentali di chi sta lavorando a questa apparente riforma. Se si potesse dire che per colpa di qualcuno che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la legge delega è paralizzata forse, sembra, non darebbe tanto fastidio.
. ascolta (1.58 m.)

20. “Superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza…”
Anche qui si capisce fino ad un certo punto. Tra l’altro il governo contemporaneamente ha anche annunciato l’intenzione di chiudere tre centri (Brindisi, Crotone e Ragusa) e un riesame generale della situazione degli altri centri di accoglienza, con una particolare attenzione che sarà dedicata alle strutture di Torino, Bologna, Modena e Gradisca d’Isonzo.

20 bis. Revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari…”
Queste misure dovrebbero essere conseguenti alla relazione della Commissione De Mistura che, pur essendo di composizione prevalentemente ministeriale o istituzionale non ha potuto trascurare – sia pure dopo infinite mediazioni, tagli e correzioni -, ignorare, far finta di non vedere lo stato in cui si trovano i centri di permanenza temporanea, soprattutto la loro utilità pratica. Sono strutture enormemente costose, con un tasso di “efficacia” a dir poco scarso, senza contare che si tratta di un sistema che alla fine riesce a sanzionare e a punire severamente i soggetti più deboli e, per così dire, meno pericolosi.
. ascolta (2.14 m.)

21. “Favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri…”
La definizione delle misure per i minori non accompagnati, che apparentemente dovrebbero migliorarne la condizione e la tutela, lascia il timore piuttosto fondato che la vera volontà sia invece quella di introdurre delle restrizioni, ampliando sostanzialmente la possibilità di utilizzo di questa specie di espulsione che si chiama accompagnamento assistito, disposto da parte dal Comitato minori stranieri, riducendo a possibilità di ottenere un permesso di soggiorno da parte degli ex minorenni che siano stai beneficiari di interventi di tutela da parte degli enti locali.
Ad ogni buon conto la previsione così generale e astratta non consente – e questo è grave – di capire cosa intenderà fare il govenro in questo ambito, peraltro molto delicato trattandosi di minori tutelati anche dalle convenzioni internazionali.
. ascolta (56 sec.)

22. “Parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea in relazione all’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
Anche da questo punto di vista staremo a vedere se questa proposta passerà al vaglio dell’iter parlamentare. Si ricorda che la legge Martelli del 1990, prevedeva il diritto degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti – a prescindere dal possesso della carta di soggiorno – di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle qualifiche di basso livello. In seguito, con la legge Turco Napoletano, all’art. 2 si era proclamata la piena parità dei diritti in materia civile tra immigrati regolarmente soggiornanti e cittadini italiani. Fatto che avrebbe dovuto comportare la piena parificazione, quantomeno rispetto i cittadini comunitari con il relativo libero accesso al pubblico impiego. Ma, l’interpretazione della giurisprudenza ritiene che invece il Testo unico sull’immigrazione non abbia abrogato le norme che limitano ai cittadini italiani e comunitari l’accesso al pubblico impiego. La conseguenza è che di accesso al pubblico impiego non se ne parla, salvo poi prevedere questa parificazione che chissà se e quando verrà introdotta.
. ascolta (1.38 m.)

23. “Aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, in un’ottica di piena inclusione nel Sistema Sanitario Nazionale.”
Si tratta di un aspetto che per la verità potrebbe essere affrontato subito dal governo, senza la necessità di una modifica legislativa, basterebbe una semplice direttiva ministeriale.

24. “Equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale”
La legge Turco Napoletano, all’art. 41, prevedeva la piena equiparazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ai cittadini italiani per quanto attiene tutte le prestazioni di assistenza sociale regolate dalla legge. Poi però, nelle pieghe delle tante disposizioni contenute nella legge finanziaria 2001, è stato ristretta questa equiparazione riconoscendola solo a chi possiede la carta di soggiorno. Ora si prevede di introdurla con il limite di un soggiorno di almeno due anni. Ci auguriamo che questa norma non venga emarginata com’è successo dopo l’entrata in vigore della legge Turco Napolitano.
. ascolta (2.06 m.)

25. “Adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente.”
Si prevede una tutela in applicazione del famoso art. 18 del T.U. non solo per le vittime di tratta ma anche delle di grave sfruttamento in ambito lavorativo. Si ribadisce che non è chiara la volontà della norma e soprattutto non è possibile oggi immaginare a quali condizioni, requisiti e restrizioni, potrà essere sottoposto questo diritto di tutela delle vittime di grave sfruttamento sul lavoro, qualora la legge delega affidasse all’alta burocrazia ministeriale la definizione di queste norme.
A questo riguardo era stato proposto un decreto legge ma la volontà politica di attuarlo non c’è stata. Di conseguenza, il problema vero è se il Governo ha la speranza che questa sua scarsa volontà venga potenziata da risorse esterne (l’opposizione) ma non crediamo, o se invece la volontà non c’è. Punto e basta. Ci si chiede se questa proposta è stata inserita nel disegno di legge delega soltanto per accontentare una certa componente del mondo delle associazioni – che in qualche modo costituisse uno dei riferimenti elettorali dell’attuale Governo – o se invece appunto si tratta di una volontà effettiva.
. ascolta (1.36 m.)

26. “Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo il governo è delegato ad adottare ulteriori disposizioni di armonizzazione.”
Sembra un processo inutilmente complicato perché le volontà vere forse sarà bene verificarle subito. Soprattutto sarà bene che ciascuno si assuma le proprie responsabilità senza rinviare ad ambiti più riservati e lontani dal pubblico dibattito, la definizione del contenuto concreto delle norme. Sarà lì che si misura la volontà vera. Si capisce benissimo che il governo in questo momento ha tanti altri pensieri, crediamo che forse sarebbe più formativo anche per l’opinione pubblica capire su cosa veramente ci si vuole confrontare, evitando che in tutto questo frattempo si continui a diffondere allarme sociale, parlando di argomenti assolutamente astratti che nulla hanno a che vedere con le norme, col loro funzionamento, con la possibilità pratica e concreta di rispettarle.
. ascolta (2 m.)