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Costa D’Avorio – I conflitti etnico-politici sono rilevanti per la concessione della protezione

Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2020

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un richiedente asilo, cittadino della Costa d’Avorio, sulla base del presupposto che i conflitti etnico-politici subiti dal ricorrente rilevano ai fini della valutazione della vulnerabilità personale.
Il ricorrente ha raccontato una storia di emarginazione da parte della sua comunità Djuola, per la provenienza dal Mali del padre e per la sua vicinanza alla comunità Betè, ragione per la quale egli era percepito come un “traditore”. Il sentimento di frustrazione determinato dalla emarginazione patita nel proprio Paese è stato inoltre descritto in modo efficace nell’audizione.

Il Tribunale di Milano ha infatti evidenziato che “sebbene i conflitti “etnico-politici” da lui raccontati non integrino, […], né i motivi “di razza o per opinione politica” per il riconoscimento dello stato di rifugiato, né i trattamenti inumani e degradanti della lettera b) dell’art. 14 D. Lgs. 251/2007, essai rilevano ai fini della valutazione della vulnerabilità, perché fanno emergere una situazione di grave disagio del ricorrente verso la comunità di origine, alla quale egli non sente di appartenere; tale disagio ha determinato la sua partenza dal Paese. Le sue affermazioni sui conflitti e le tensioni legate a ragioni etniche nella zona di provenienza sono oltretutto riscontrate dalle fonti di ACLED, che individua il distretto da cui proviene il ricorrente, chiamato Gagnoa e situato nel sud del paese, quale zona ad alto rischio di conflitti etnici“.

Accertata la vulnerabilità, che sarebbe ulteriormente aggravata dalla pandemia da covid-19, “se sommato alla mancanza di una rete familiare e al rischio di rientro in una situazione di tensioni etniche politiche, porta il Tribunale a valutare la situazione del rimpatrio di “incolmabile sproporzione” rispetto al contesto di vita italiano, caratterizzato da un buon livello di integrazione sociale“.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2020