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Costituzione europea: quali diritti per i cittadini non comunitari?

Intervista a Gianfranco Schiavone, Ics

Venerdi 29 ottobre a Roma è stata firmato il Trattato per la Costituzione europea. Presenti, in una città blindata, i rappresentanti dei 25 Paesi firmatari.
Ma al là della cronaca che cosa prevede il Trattato in tema di migrazione e diritti? Come viene trattato il tema della cittadinanza?
Vengono fatti solo pochi richiami generali e l’Europa diventa sempre più fortezza.

Su questo tema abbiamo chiesto a Gianfranco Schiavone del Consorzio italiano di solidarietà un quadro generale sui contenuti del Trattato. [ascolta ]

Risposta: Come tutti ormai sanno, il Trattato non inserisce né sviluppa nuovi temi, in merito alla tutela dei diritti umani, rispetto alle convenzioni esistenti né ai fenomeni di diritto consuetudinario internazionale che sono già vigenti per l’Europa. Non abbiamo un progresso in questo senso e l’ho fatto osservare già in parecchie occasioni. Mentre la Costituzione firmata, in questi giorni ribadisce i valori della solidarietà, e quindi i valori dei diritti umani, tuttavia lo fa in un contesto nel quale ciò che viene fatto è solamente ribadire e riprendere quelli che sono i testi esistenti di tutela. Non aggiunge dei riferimenti nemmeno, per così dire, di promozione valoriale. Per esempio non c’è alcun riferimento al valore dell’accoglienza degli stranieri, non si fa alcun riferimento al diritto di partecipazione alla vita pubblica; laddove si dice, in più parti del testo, che l’Europa si fonda sul rispetto delle diverse culture e tradizioni, ci si riferisce in maniera esplicita solo ai popoli dell’Europa, dando a questa definizione una connotazione di tipo storico, cioè di insediamenti storici dell’Europa.
Sostanzialmente nulla in più si dice, anzi esplicitamente i diritti degli stranieri sono richiamati solamente in un articolo relativo al diritto d’asilo, il cui rispetto viene ribadito nell’ambito e nei modi previsti dalla Convenzione di Ginevra, e in tutti quegli articoli che possiamo far discendere direttamente o indirettamente dalla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, quindi il divieto della tratta delle persone, il divieto di espulsioni collettive, il divieto di espulsione verso luoghi pericolosi, ecc.
Questi strumenti vengono naturalmente ribaditi e questo è positivo. Tuttavia, si tratta di un minimum, per il resto il quadro è assolutamente povero.

D: In base ai dati che hai fornito quale filosofia, quale pensiero possiamo trarre da questo Trattato?

R: Questo testo risente fortemente di un periodo caratterizzato dalla paura e da una chiusura nei confronti dell’immigrazione, tanto che – diversamente da quello che dovrebbe fare qualunque testo costituzionale, ossia oltre ad aggiungere nuove acquisizioni giuridiche, dare anche delle indicazioni di valore sul futuro della società che si vorrebbe avere – manca completamente del suo obiettivo: la società che viene indicata non guarda all’immigrazione, non sembra volersi confrontare con quello che è il fenomeno sociale, probabilmente, più dirompente, come portata, del nostro tempo, cioè la presenza crescente di cittadini non europei che vivono stabilmente nel territorio dell’Unione.
Rispetto a questo non abbiamo una Costituzione in grado di dirci qualcosa di culturalmente ed eticamente nuovo.