Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Flussi 2006 – Commento alla circolare congiunta per la semplificazione dei documenti

Le nuove prassi non bastano a velocizzare l’esamina delle pratiche

Con questa circolare sono state modificate le disposizioni già impartite dagli uffici competenti, in particolare gli Sportelli Unici, in merito alla gestione delle pratiche relative al decreto flussi. Una precedente circolare, specificava che le decisioni circa il rilascio o il rifiuto del nulla osta avrebbero dovuto essere prese dallo Sportello Unico in base ad apposite riunioni, che avrebbero dovuto mettere in condizione di esprimere congiuntamente e collegialmente il parere delle diverse componenti dello Sportello. Questo parere sarebbe poi stato trasfuso in una determinazione a firma del responsabile del procedimento, o comunque del direttore locale dello Sportello Unico.

Cosa prevede la circolare
Questa circolare non sposta radicalmente i termini della questione, semplicemente si limita a sottolineare che appare utile che la conclusione dei procedimenti avvenga con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico, senza la preventiva riunione convocata dallo stesso. Questo quantomeno – sottolinea il testo – nei casi in cui non si debba dare un parere negativo.
Inoltre si auspica il maggior utilizzo di autocertificazioni da parte dei datori di lavoro, limitando le richieste di integrazione di documenti alle situazioni di incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presenti sulle domande.
In altre parole, quello che la circolare dice fra le righe, è di velocizzare senza approfondire troppo l’esame delle pratiche, per procedere ad uno smaltimento più veloce quindi, semplificando anche gli adempimenti per quanto riguarda le decisioni che, sia pure a livello interno nell’ambito dell’ufficio, erano state definite con una procedura collegiale.
Rimane fermo che il provvedimento finale è sempre e solo adottato dal responsabile dello Sportello Unico, che porta la firma del funzionario.

Nessuna accelerazione per l’esamina della domanda
Riteniamo che queste indicazioni non porteranno ad una grossa accelerazione nello smaltimento delle pratiche, anche perché la semplificazione gli uffici l’avevano già adottata per conto loro, senza la necessità di specifiche indicazioni. Lo diciamo presumendo che si fosse già capito che queste pratiche dovevano essere smaltite nel più breve tempo possibile, dato le poche risorse umane e strumentali di cui dispongono gli uffici competenti e, ciononostante, dobbiamo ribadire, lo smaltimento di queste pratiche si presenta come molto farraginoso, se non altro per l’enorme massa numerica. Quindi rimangono ferme le previsioni sui lunghi tempi di attesa.
Precisiamo che le valutazioni che deve adottare lo Sportello Unico, si collocano in un momento immediatamente successivo rispetto alle prime verifiche che vengono svolte a tappeto su tutte le pratiche sulla cosiddetta sussistenza di circostanze ostative. In altre parole, tutte le pratiche smaltite e lavorate a livello informatico dall’amministrazione postale, prima ancora di essere assegnate agli uffici competenti, vengono filtrate dal Centro elaborazione dati della Polizia di Stato di Napoli, che verifica se nei confronti di ogni singolo lavoratore sussistono procedimenti penali, condanne, provvedimenti di espulsione, segnalazioni dal sistema informativo Schengeen. Solo dopo questo primo screening sulle circostanze ostative, le pratiche passano alle singole questure che provvedono a confezionare i pareri favorevoli o meno, rispetto alla valutazione della domanda di rilascio del nulla osta. Solo nel caso in cui vi sia il parere favorevole circa la non sussistenza di circostanze ostative, si procede oltre nella determinazione e nel rilascio del nulla osta.
Diversamente, sempre lo Sportello Unico, dal punto di vista formale dovrebbe comunicare la risposta negativa al datore di lavoro che ha presentato la richiesta, richiamando quale motivazione, il parere negativo della questura e – ci auguriamo affinché il provvedimento abbia una effettiva e valida motivazione – richiamando anche le circostanze rilevate in occasione del controllo effettuato a monte dalla Polizia di Stato. Non che questo possa comportare un maggiore snellimento nello smaltimento delle pratiche, anche se da informazioni non ufficiali, risulta che la parte relativa alla verifica delle circostanze ostative, quindi il controllo di polizia in senso stretto, risulta già effettuato sulla quasi totalità delle pratiche. Si tratta anche della parte relativamente più semplice del controllo, nell’ambito della procedura.

Verificare se ci sono altri lavoratori: un ulteriore perdita di tempo
È la parte più specificamente di competenza dello Sportello Unico che fa fatica ad andare avanti, proprio perché è la parte che comporta la maggior quantità di adempimenti.
In particolare, nel corso del procedimento è previsto che, una volta passata la pratica allo Sportello Unico questo, per ogni singola domanda di assunzione, debba richiedere al competente Centro per l’Impiego la verifica sull’esistenza, fra gli iscritti alle liste di collocamento, di lavoratori in possesso di qualifiche professionali che teoricamente potrebbero essere idonee per offrire un’alternativa per l’assunzione al datore di lavoro interessato.
Il Centro per l’Impiego dovrebbe comunicare, per ogni singola pratica, ad ogni singolo datore di lavoro che ha presentato la domanda, l’eventuale disponibilità – teorica – rilevata in base alle liste di collocamento di lavoratori italiani o stranieri già legalmente soggiornanti in Italia.
Al di là della considerazione per cui tutti sanno che la quasi totalità delle domande di autorizzazione all’assunzione dall’estero riguarda lavoratori che di fatto sono già in Italia e stanno già lavorando irregolarmente per quegli stessi datori di lavoro che hanno presentato la domanda, ben poche probabilità ci sono perché il datore di lavoro possa prendere seriamente in considerazione la segnalazione fatta dal Centro per l’Impiego. Va sottolineato che, in ogni caso, il Centro per l’Impiego non ha il potere di imporre al datore di lavoro l’assunzione del lavoratore o dei lavoratori iscritti al collocamento e appositamente segnalati, ma ha solo l’obbligo di “segnalare” questa teorica disponibilità affinché il datore di lavoro possa – altrettanto teoricamente – valutare l’opportunità di rinunciare all’assunzione, ufficialmente dall’estero, del lavoratore straniero, scegliendo il lavoratore già regolarmente iscritto alle liste di collocamento. Questo ovviamnete non avviene quasi mai.
Gli stessi operatori dei Centri per l’impiego rilevano per primi l’inutilità di tutto questo traffico di carte, sapendo perfettamente che le probabilità che il datore di lavoro prenda in considerazione la segnalazione, sono prossime allo zero. Tutto questo avviene per ovvi motivi che abbiamo già detto. In ogni caso, questa segnalazione non può bloccare la procedura: trascorsi 20 giorni, sia che il datore di lavoro risponda o non risponda, la pratica deve comunque andare oltre per il seguito del procedimento ovvero il rilascio del nulla osta.

Non è un obbligo rispondere ne motivare
Proprio recentemente ci è stato segnalato che un Centro per l’Impiego della provincia di Vicenza, ha inviato ad un datore di lavoro – verosimilmente in tutti i casi analoghi – una segnalazione con la richiesta di specificare i motivi in base ai quali riterrebbe di confermare la volontà di assumere il lavoratore dall’estero, anziché il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento. In realtà, la legge non prevede alcun obbligo di motivazione, anzi riconosce all’art.22 del T.U. il diritto insindacabile del datore di lavoro di confermare puramente e semplicemente, senza dover specificare i motivi, la volontà di assumere il lavoratore dall’estero. In altri casi, ci è capitato addirittura di venire a sapere che alcuni Centri per l’impiego, rendendosi conto della totale inutilità di questa procedura (che comporta l’invio di corrispondenza, l’esame di corrispondenza di ritorno, la corrispondenza ulteriore con gli Sportelli Unici per comunicare che il datore di lavoro non ha risposto o che ha confermato la sua decisione di assumere il lavoratore dall’estero), hanno ritenuto di soprassedere totalmente quindi di disinteressarsi a queste verifiche e alla corrispondenza relativa. Corrispondenza che non dà nessun esito anzi distoglie risorse lavorative e denaro da attività che possono essere molto più utili.

La fase del nulla osta
Una volta espresso il parere favorevole al nulla osta da parte dello Sportello Unico attraverso il sistema, per così dire, semplificato che ora è stato indicato nella circolare congiunta, dovrebbe essere convocato il datore di lavoro per la formale sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Non è chiamato il lavoratore perchè – teoricamente – è ancora all’estero.
A quel punto si perfeziona la procedura e il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro, che può decidere di farlo pervenire o direttamente in proprio al lavoratore oppure farlo inviare direttamente dallo Sportello Unico alla rappresentanza consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso (sbarrando la casella apposita durante la compilazione del kit).
Ma questa, come abbiamo detto più volte, è solo la prima parte della procedura. A partire da qui inizia la ancor più difficile “fase consolare”, nel senso che tocca al lavoratore presentarsi al consolato italiano all’estero – in possesso del nulla osta o a fronte dell’avvenuta trasmissione direttamente al consolato del nulla osta – per richiedere il visto d’ingresso per motivi di lavoro. Come è noto, proprio a questo punto, si possono verificare ulteriori complicazioni perché nella maggior parte dei casi il lavoratore si trova in Italia e si vede costretto a uscire clandestinamente col rischio di vedersi annullare tutto, a fronte della verifica della sua presenza nel frattempo in Italia. Questo in estrema sintesi il procedimento che rende perfettamente l’idea di quanto tempo ancora dovranno aspettare i diretti interessati, salvo poi distinguere tra coloro che avranno la fortuna di vedere la pratica trattata tra le prime e coloro che invece vedranno la loro pratica trattata tra le ultime. Questi ultimi verosimilmente potranno avere una risposta, per quanto riguarda almeno la prima fase della procedura, se tutto va bene nella primavera del 2007.