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Flussi 2006 – E’ possibile l’assunzione di lavoratori domestici e badanti part-time?

Per quanto riguarda i lavoratori domestici e le badanti, è possibile anche l’assunzione part-time con un minimo di 20 ore settimanali e comunque sulla base di un reddito minimo garantito al lavoratore. La misura del reddito minimo di cui il lavoratore dovrà disporre in base all’attività lavorativa svolta è riferita all’importo annuo del cosiddetto assegno sociale che determina, nell’ordinamento giuridico italiano, la soglia minima di reddito per essere considerati per così dire autosufficienti economicamente. L’importo annuo dell’assegno sociale si aggira intorno ai 5.000 €, il che, ripartito per 12 mensilità (anche se nel caso della retribuzione si dovrebbe dividere per 13) comunque ci porta ad un reddito minimo che per l’anno scorso era di 439 € mensili.
Anche da questo punto di vista vedremo se il Ministero darà diverse indicazioni per questo anno o se confermerà la soglia di reddito minimo stabilito con il decreto flussi per l’anno 2005.
Non vi sono ulteriori indicazioni al riguardo quindi, dalle 20 ore in su e a condizione che sia rispettato questo reddito minimo, qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa nell’ambito del lavoro domestico dovrebbe essere ammessa senza ulteriori restrizioni.

Per quanto riguarda la disponibilità dell’alloggio da parte del lavoratore domestico, sappiamo che nella quasi totalità dei casi il lavoratore domestico viene alloggiato presso il datore di lavoro. In questo caso non sarà necessario dimostrare l’esistenza di un contratto di locazione, dal momento che – anche in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico – l’assegnazione di un alloggio al lavoratore domestico è considerata come una forma di retribuzione in natura e, quindi, non va disciplinata mediante uno specifico contratto, perché costituisce parte integrante del contratto di lavoro.
Naturalmente, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, si dovrà considerare la necessità di verificare che l’alloggio messo a disposizione rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi di edilizia residenziale pubblica. Il datore di lavoro dovrà dimostrare che quella abitazione è adeguata, non solo per il suo nucleo familiare, ma anche comprendendo il lavoratore o la lavoratrice domestica che verrà alloggiata. Tutto ciò implica che in questo caso sarà il datore di lavoro che dovrà richiedere direttamente il certificato di idoneità dell’alloggio presso l’ufficio tecnico comunale o presso l’Usl competente per quel territorio.