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Flussi 2006 – Nuove indicazioni dello sportello legale per l’accesso alla procedura

In questi giorni gli uffici di Poste Italiane saranno nuovamente riforniti e assicurano che saranno nella condizione di far fronte all’enorme afflusso di richiesta di modelli a lettura ottica, i cosiddetti “Kit Eli2”, anche se noi prevediamo che la distribuzione sarà centellinata e comporterà viaggi ripetuti agli uffici postali.
In questo clima di generale affanno e preoccupazione per una procedura che risulta sempre più macchinosa ed incerta,
alla redazione di meltingpot.org riceviamo giorno dopo giorno sempre più richieste di chiarimenti ed informazioni.
Per mettere tutti i nostri affezionati visitatori nella condizione di poter accedere alla procedura prevista dal decreto flussi e per contrastare la grande confusione dovuta alla mancanza di indicazioni utili da parte del Ministero degli Interni e del Welfare, diamo di seguito una prima risposta alle domande più frequenti che ci vengono rivolte.
Con questo scopo inviatiamo chi avesse informazioni a segnalarle all’indirizzo [email protected].

Su questa pagina seguiranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni

– Poste Italiane ha presiposto un call center per le informazioni sull’inoltro del kit postale: 803160

– Quante pratiche potrà presentare ogni persona?
Per il momento non c’è nessuna notizia in merito.
La direzione centrale di Poste Italiane di Padova invita a non presentare un numero eccessivo di pratiche ma non ci sono divieti. Si tratta di un problema importante perché se chi è in coda per secondo o terzo vede il primo presentare 60 domande può vedersi il posto in graduatoria sempre più distante.

– Ci sarà un unico orario per la presentazione delle domande valido per tutta Italia. Non saranno accettate domande presentate prima di quell’orario.

– L’inoltro delle pratiche avverrà unicamente tramite Poste Italiane s.p.a.

– Le domande inoltrate presso le Poste verranno trasmesse alle amministrazioni competenti (Centro elaborazione dati della Polizia di Stato di Napoli, questure, Direzioni Provinciali del Lavoro e Sportello Unico preso le prefetture)

– Una volta che il lavoratore giungerà in Italia provvisto di visto d’ingresso per lavoro subordinato entro i soliti 8 giorni dovrà presentarsi insieme al datore di lavoro, non più alla questura, ma allo Sportello Unico della Prefettura, per sottoscrivere il contratto di soggiorno. In seguito potrà avviare – sempre tramite le Poste – la domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Con la ricevuta attestante la domanda del primo permesso di soggiorno potrà immediatamente lavorare. Si tratta di una novità recente: con la ricevuta della domanda del permesso di soggiorno sarà possibile lavorare in regola.

Compilazione del KIT
altre indicazioni seguiranno su questa pagina

– sul cedolino dell’assicurata bisogna riportare il codice istanza (esclusi i trattini) che si trova sotto al codice barre situato in alto a destra della pagina riepilogativa (la prima pagina) della domanda

– Il passaporto o il documento di identità equipollente al passaporto deve essere valido al momento dell’inoltro della domanda

– Nel caso di passaporto di nazionalità marocchina: alla voce “rilasciato da” si può indicare qualsiasi autorità governativa, es. Regno del Marocco, Governo del Marocco, Provincia del Marocco.

– Nel caso in cui il permesso di soggiorno del datore di lavoro non comunitario sia in fase di rinnovo, la procedura può essere avviata con il cedolino di ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo, indicando il numero del permesso di soggiorno per cui si è chiesto il rinnovo.

Indicazioni per l’assunzione di colf e badanti
alcune informazioni sono tratte da Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte

– Nella parte relativa al contratto di soggiorno, il livello di categoria da indicare per la collaboratrice familiare è lo 003 C (lavori prettamente materiali), mentre per la badante è lo 002 C (assistenza alla persona).
La durata del contratto può essere a tempo determinato (minimo 1 anno per il rilascio del permesso di soggiorno), o indeterminato.

– Il requisito della capacità economica del datore di lavoro domestico deve essere pari a un reddito annuo, al netto dell’imposta di importo, pari almeno al doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.
La retribuzione annuale dovuta al lavoratore non può comunque essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e che il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito solo se si garantisce un reddito mensile pari almeno a 439,00 euro.
Il reddito minimo richiesto al datore di lavoro, che potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado (figli o genitori) non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di una autocertificazione dei medesimi, sarà:
. per assumere un lavoratore a tempo pieno, di € 20.000,00 (qualora il nucleo risultasse con più componenti si richiede la valutazione di congruità);
. per assumere un lavoratore a tempo parziale, di 15.000,00 € (qualora il datore di lavoro avesse altro personale di servizio alle proprie dipendenze deve dichiarare di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi).
Tale garanzia economica non è richiesta nel caso si voglia assumere una “badante” (assistente familiare), per la quale si deve barrare la casella “attività di assistenza al seguente componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza”.

– Riguardo alla garanzia sulla sistemazione alloggiativa del lavoratore è sufficiente che il datore di lavoro si limiti, compilando la modulistica, a dichiarare sotto la sua responsabilità che il lavoratore avrà un alloggio idoneo, senza dover documentare nel momento dell’inoltro della pratica la effettiva disponibilità, cosa che avverrà successivamente, al momento dell’arrivo in Italia del lavoratore. Infatti sarà alla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico che verrà verificato se, l’alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro, rientra nei parametri minimi previsti dalle leggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso il certificato di idoneità igienico sanitario rilasciato dall’Asl competente per quel territorio o dall’ufficio tecnico comunale.

– Riguardo all’indicazione della trasmissione del nulla osta al Consolato italiano nel Paese di origine del lavoratore per il tramite dello Sportello unico:
se si barra SI lo Sportello Unico comunicherà per via telematica al Consolato italiano ll’estero, il rilascio del nulla osta,
se si barra NO il nulla osta verrà consegnato al datore di lavoro che provvederà ad inoltrarlo al lavoratore all’estero.

Consulta anche

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