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Flussi 2007 – Ingresso di lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione all’estero

Istruzioni e modulistica

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede la possibilità di ingresso con titolo di prelazione ai cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che abbiano frequentato corsi di formazione nel proprio paese nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle politiche sociali e da quello dell’istruzione ed organizzati dagli enti previsti all’art. 23 co. 1 del TU come novellato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, ovvero Regioni, Province, Comuni, organizzazioni nazionali di datori di lavoro o sindacati, organismi internazionali o enti e associazioni che operano nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni.

L’attività formativa cui fa riferimento la normativa deve essere finalizzata a:

– l’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;
– l’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei Paesi di origine;
– lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

L’art. 23 stabilisce che gli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione autorizzati dai Ministeri italiani siano preferiti nell’ambito delle chiamate numeriche all’interno delle quote dei decreti flussi annualmente emanati dal Governo.
Il Regolamento di attuazione all’art. 34 specifica che i lavoratori che hanno frequentato questi corsi saranno inseriti nell’elenco dei lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia con un diritto di priorità ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 22 comma 3.
Questo con le difficoltà note ad immaginare un datore di lavoro che assume un lavoratore che non conosce, tanto più che i corsi realizzati fino ad ora sembra privilegino soprattutto l’insegnamento della lingua italiana.
Il Decreto flussi 2007 ha stabilito le quote di ingrasso relative all’anno in corso per i lavoratori stagionali e per i lavoratori che abbiano frequentato corsi all’estero. Gli ingressi per questo tipo di lavoratori sono pari a 2000.

Il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11 luglio 2006 disciplina le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.

“Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione”:
1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l’insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.” Art. 4.

I lavoratori avranno avranno riconosciute attestazioni previste dagli ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell’inserimento dei partecipanti nelle liste dei lavoratori stranieri di cui all’art. 34, comma 2, del DPR n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29 del DPR n. 334/2004, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cosa deve fare il datore di lavoro:

Per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari che abbiano completato i suddetti programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, il datore di lavoro dovrà provvedere a richiedere il nulla osta al lavoro utilizzando il modello B-PS.

Scarica il modello per la richiesta di nulla osta da presentare allo Sportello Unico.