Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gambia, istanza di sospensione dei rigetti. Occorre valutare in maniera approfondita la situazione del paese e le ragioni del richiedenti asilo

Corte di Appello di Salerno, ordinanza dell'8 febbraio 2017

Con questa ordinanza la Corte di Appello di Salerno accoglie l’istanza di sospensione proposta dal ricorrente disponendo la sospensione sia del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha rigettato l’istanza, nonché la sospensione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno che ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano.

Il motivo della scelta del Giudice riguarda la situazione di “fluidità politica del Gambia” che, alla luce dei cambiamenti politici ampiamente documentati e le incertezze in corso dopo la destituzione del dittatore-presidente Jammeh, “comporta la opportunità di valutare in maniera approfondita le ragioni addotte dal ricorrente nelle sue istanze […]. Ciò comporta la sussistenza del fumus boni iuris, ai fini della decisione in ordine all’istanza di sospensione, data la particolarità della situazione nel paese d’origine”.
Con riguardo, poi, al periculum in mora, il giudice ha ravvisato che senz’altro questo sussiste poiché il rientro in patria potrebbe portare gravi conseguenze.

Quest’ordinanza conferma l’importanza del secondo grado per i richiedenti asilo. Togliere un grado di giudizio, come vorrebbe fare il Ministro della Giustizia Orlando significa ledere un diritto, favorendo in realtà l’irregolarità dei richiedenti asilo.

– Scarica l’ordinanza
Corte di Appello di Salerno, ordinanza dell’8 febbraio 2017