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Il dirigente dell’Ufficio Immigrazione non ha il potere di adottare il provvedimento amministrativo di diniego

T.A.R. della Campania, sentenza del 19 ottobre 2020

Il T.A.R. Campania Napoli ha annullato un provvedimento di diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Caserta, ritenendo assorbente uno dei motivi di ricorso ovvero l’inesistenza del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta e omessa sottoscrizione da parte dell’autorità competente.
Nella parte motiva del provvedimento de quo leggesi: sostiene parte ricorrente che l’organo titolare del potere di adottare il provvedimento amministrativo di diniego eo revoca del permesso di soggiorno è il Questore o il Vice Questore , mentre nella specie si rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione, soggetto al quale non è riconosciuta alcuna attribuzione in merito. In disparte, infatti, il complessivo sistema di riparto componenziale nella materia de qua, appare evidente che, avendo il dirigente dell’ufficio sottoscritto il provvedimento per conto del Questore (tale dovendosi intendere l’indicazione grafica “p. IL QUESTORE”), risulta esplicitamente speso un potere derivato. Orbene, in presenza di una puntuale doglianza sul punto, non solo nel decreto de quo non risulta alcuno specifico riferimento dell’esistenza di delega a tanto e di un effettivo potere in capo al relativo firmatario, ma nemmeno in sede processuale tale assunto risulta
contestato e documentalmente superato. Appare pertanto condivisibile il rilievo per cui – dovendo l’atto amministrativo, per esplicare i propri effetti, possedere tutti i requisiti formali ad substantiam, tra i quali, in primis, la sottoscrizione da parte del titolare del potere di emanarlo o il corredo di atti organizzatori idonei a fondare l’altrui potere di firma, onde evidenziarne la provenienza dettata dalla legge – la carenza di tali elementi rende l’atto illegittimo per incompetenza.

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T.A.R. della Campania, sentenza del 19 ottobre 2020